Divieto di integrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione di gara (Art. 83)

SeA no name miniConsiglio di Stato, sez. VI. 04.09.2014 n. 4514
(sentenza integrale)

Il Collegio condivide, altresì, quanto deciso dal giudice di prime cure in merito alla non conformità dell’attività posta in essere dalla Commissione di gara rispetto all’articolo 83, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, visto che la Commissione non può integrare il sistema di valutazione delle offerte, non essendole consentito introdurre elementi ulteriori di valutazione delle offerte diversi da quelli indicati espressamente dal bando di gara, nel rispetto dei principi di legalità, buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza.
Costante è la giurisprudenza, a muovere dalla sentenza 24 gennaio 2008 della Corte di Giustizia Europea secondo cui, tra l’altro, l’Amministrazione giudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti, i quali devono essere posti su un piano di parità durante l’intera procedura. Del resto, è il chiaro dettato del citato art. 83 del Codice dei contratti pubblici a precludere alla Commissione di gara di suddividere i criteri in dettagliati sotto-punteggi, poiché è il bando e solo il bando che può individuare i sub- criteri, i sub-pesi e i sub-punteggi, eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice.

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