Nelle gare pubbliche, e relativamente a quanto attiene alla valutazione delle offerte in sede di gara, il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l’apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l’iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità (Cons. di St., V, 20.9.2016, n. 3911).
Alla commissione è inibito di integrare il bando di gara mediante la previsione di criteri integrativi dello stesso che non siano stati resi noti ai potenziali offerenti, mediante adeguata pubblicità, al momento in cui presentarono le offerte (Cons. di St., III, 10.1.2013, n. 97; id., V, 1.10.2010, n. 7256); altresì l’individuazione di una griglia di sottoparametri di valutazione della qualità successivamente all’apertura delle offerte tecniche integra un’evidente inversione procedimentale, che, oltre a violare palesemente i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 50/2016, costituisce sicura spia dell’eccesso di potere.
RISORSE CORRELATE
- Commissione di gara - Introduzione di criteri integrativi o elementi di specificazione - Differenza - Ammissibilità (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri di valutazione dell'offerta - Integrazione da parte della Commissione - Divieto - Specificazioni o chiarimenti - Possibilità (Art. 83)
- Integrazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della Commissione
- Divieto di integrazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione di gara (Art. 83)
- Art. 4, (Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)