Dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale – Soggetti obbligati – Responsabile tecnico – Presupposti (Art. 38)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 28.09.2015 n. 4509
(sentenza integrale)

“La Sezione ha ribadito anche di recente, con la sentenza 3 giugno 2015 n. 2715, che “una giurisprudenza ormai consolidata di questo Consiglio ha assimilato, per le imprese operanti nell’ambito dell’igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico di settore a quella del direttore tecnico delle imprese di lavori pubblici. Si è infatti rilevato che, a norma dell’art. 10, comma 4, del d.m. 28 aprile 1998, la prima figura è sostanzialmente analoga alla seconda, in quanto investita, con riguardo al complesso dei servizi da affidare, dei medesimi adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per l’esecuzione di lavori di cui all’art. 26 del d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (in tal senso si vedano le decisioni di questa Sezione 22 gennaio 2015, n. 257, 22 gennaio 2015, n. 244, 12 gennaio 2015, n. 35, 12 febbraio 2013, n. 815, 17 maggio 2012, n. 2820, 28 febbraio 2012, n. 1154, 11 gennaio 2012, n. 83, 24 marzo 2011, n. 1790, e 26 maggio 2010, n. 3364; v. anche Sez. III, 6 giugno 2014, n. 2888, 23 maggio 2012, n. 3045).”
Poiché quella così confermata è, peraltro, un’interpretazione estensiva della lettera dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, la Sezione nella stessa recente occasione ha confermato anche l’esigenza di circoscriverne la portata. Ciò facendo applicazione dell’ “indirizzo della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. le decisioni 12 gennaio 2015, n. 35; 27 agosto 2014, n. 4372; 21 novembre 2011, n. 6136) nel senso che le figure tecniche per le quali occorre rilasciare la dichiarazione prevista dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 sono unicamente quelle dei responsabili del settore operativo nel quale la commessa si inscrive, e non anche quelle di tutti i responsabili tecnici dei settori in altro modo eventualmente implicati nell’attività esecutiva dell’appalto.” Sicché anche con tale decisione n. 2715/2015 è stata esclusa l’esigibilità delle dichiarazioni ex art. 38 d.lgs. cit. nei confronti dei “responsabili di diversi settori particolari, non implicati se non in via eventuale e, in ogni caso, solo del tutto marginale nell’attività esecutiva dell’appalto” .
7b Se dunque, secondo quanto appena detto, le dichiarazioni dell’art. 38 cit. sono dovute, per il responsabile tecnico di un’impresa che concorre per un appalto, solo quando questi sia proprio il preposto al settore operativo cui la commessa si riferisce, mentre non occorrono per i responsabili dei settori implicati solo eventualmente e in modo marginale nel relativo appalto, è del tutto conseguente ritenere, allora, che le relative dichiarazioni parimenti non occorrano rispetto al responsabile tecnico dell’ausiliaria di una concorrente, quale la Sud Gas, che nell’attività esecutiva dell’appalto del servizio di igiene urbana non sia implicata in alcun modo, prestando alla concorrente M. unicamente un requisito di capitale sociale minimo”.

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