Clausole del bando – Prevale interpretazione letterale – Nozione di servizi analoghi – Non può tradursi come servizi identici – Comprende anche servizi simili


Consiglio di Stato, sez. V, 22.09.2015 n. 4430

(sentenza integrale)

“Va rilevato da parte del collegio, con riguardo alle censure svolte con il motivo in esame che, nell’interpretazione delle clausole del bando per l’aggiudicazione di un contratto con la Pubblica amministrazione, deve darsi prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute, escludendo ogni procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati e ad ingenerare incertezze nell’applicazione; inoltre, tutte le disposizioni che in qualche modo regolano i presupposti, lo svolgimento e la conclusione della gara, siano esse contenute nel bando ovvero nella lettera d’invito e nei loro allegati (capitolati, convenzioni e simili), concorrono a formarne la disciplina e ne costituiscono, nel loro insieme, la lex specialis; tuttavia, in caso di oscurità ed equivocità, un corretto rapporto tra Amministrazione e privato, che sia rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità e di quello specifico enunciato nell’art. 1337 c.c. (dovere di buona fede delle parti nello svolgimento delle trattative), impone che di quella disciplina sia data una lettura idonea a tutelare l’affidamento degli interessati, interpretandola per ciò che essa espressamente dice, e restando il concorrente dispensato dal ricostruire, mediante indagini ermeneutiche ed integrative, ulteriori ed inespressi significati (Consiglio di Stato, sez. V, 22 giugno 2012, n. 3687).
Pertanto, ove il dato testuale presenti evidenti ambiguità, deve essere prescelto dall’interprete il significato più favorevole all’ammissione del candidato, essendo conforme al pubblico interesse (e sempreché non si oppongano a ciò interessi pubblici diversi e di maggior rilievo) che alla procedura selettiva partecipi il più elevato numero di candidati (Consiglio di Stato, sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709).
Riassuntivamente, quando la formulazione letterale della lex specialis lasci spazi interpretativi, va prescelta l’interpretazione volta a favorire la massima partecipazione alla procedura. (…)
Ciò considerato che l’appalto in questione aveva ad oggetto lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e di ulteriori servizi integrativi per alunni abili e diversamente abili residenti nel Comune de quo e che nelle gare pubbliche indette per l’aggiudicazione di un appalto di servizi la categoria dei servizi analoghi (concettualmente diversa da quella dei servizi identici) include prestazioni che, pur non coincidendo con i servizi oggetto dell’appalto, presentano tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall’appartenenza ad un unico ambito (posto che l’interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l’apertura del mercato mediante l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità nel settore).
L’espressione “servizi analoghi” non può invero tradursi in quella di “servizi identici”, perché la locuzione implica la necessità di ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, elementi che non possono che scaturire dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità tecnica ed escludendo che tale apprezzamento possa arrestarsi dinanzi alla verifica del tipo di contratto in cui tali prestazioni sono inserite”.

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