Consiglio di Stato, sez. V, 22.09.2015 n. 4425
(sentenza integrale)“La Sezione rileva che, a prescindere dalla condivisibilità della ritenuta acquiescenza ed intempestività dell’impugnazione in questione da parte del giudice di primo grado, il motivo di ricorso riproposto in appello risulta comunque infondato nel merito.
Invero tanto l’Autorità (deliberazione n. 20 del 2007 ), quanto il Giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 gennaio 2006, n. 348) ritengono non incongrua né limitativa dell’accesso alla gara la richiesta di un fatturato, nel triennio pregresso, sino al doppio dell’importo posto a base della stessa .
Nel caso di specie con il disciplinare di gara era stato fissato, al punto 3, l’importo complessivo a base d’asta per il lotto n.1 in € 1.199.000,00/annuo, IVA esclusa, e per il lotto n. 2 in € 492.000,00/annuo, IVA esclusa.
Con lo stesso disciplinare, al punto 5.1. documentazione amministrativa, n. 2), lettera c), l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (fatturato specifico) realizzati nell’ultimo triennio era stato stabilito per il lotto n. 1 in misura non inferiore ad € 1.500.000,00 e, per il lotto n. 2, in misura non inferiore ad € 750.000,00.
Quindi, contrariamente a quanto asserito dalla appellante, il fatturato specifico richiesto dalla lex specialis non era eccedente il doppio dell’importo posto a base d’asta e le censure in esame non possono essere valutate favorevolmente, sia pure per ragioni diverse da quelle al riguardo espresse in sentenza”.www.giustizia-amministrativa.it
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