Computo dell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, ai fini della verifica dello svolgimento dei servizi analoghi e della dimostrazione dei requisiti speciali (Art. 42)

admin-seaTAR Puglia – Bari, 25.08.2015 n. 1216
(sentenza integrale)

“Nel merito, come già ampiamente evidenziato in sede cautelare, l’art. 5.2, comma 3, del disciplinare di gara articola espressamente su tre anni specificamente indicati – 2011, 2012, 2013 – l’arco di tempo in cui devono essere stati svolti i principali servizi analoghi funzionali alla dimostrazione dei requisiti di capacità, preliminari all’ammissione alla gara;
Tale previsione, così interpretata, trova una sua giustificazione nella maggiore affidabilità intrinseca di una impresa che sia risultata presente in un determinato settore di attività per un periodo minimo triennale ritenuto come congruo in sede di legge di gara, piuttosto che per un periodo inferiore che non garantisca analoga affidabilità .
L’esclusione comminata non può, pertanto, intendersi come posta in essere in conseguenza di un vizio meramente formale, in quanto la mancata possibilità in fatto di indicare servizi analoghi svolti per l’anno 2011, oltre a non rispondere sul piano formale ad una precisa indicazione di disciplinare, non permette di corroborare una valutazione di affidabilità sostanziale dell’impresa partecipante che l’Amministrazione ha ritenuto sussistere solo nel caso in cui la medesima avesse svolto servizi analoghi a quelli di cui all’appalto in esame nel corso dei tre anni specificamente indicati 2011, 2012 e 2013.
La diversa opzione ermeneutica patrocinata da T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 30.10.2007 n. 2009, secondo cui “in una procedura di gara per l’aggiudicazione di un pubblico appalto, la richiesta di una prestazione di servizi analoghi nell’arco dell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ai fini della partecipazione non implica, in mancanza di apposita previsione, la necessità che tali servizi siano svolti in tutti e tre gli anni (…)” non intacca la conclusione opposta cui si giunge nel caso concreto che qui ci occupa, tenendo conto del fatto che le due soluzioni proposte in giurisprudenza non si escludono fra loro a vicenda e possono essere ritenute valide entrambe a seconda della specifica formulazione, sul punto, della lex specialis di gara
Nel caso in esame, l’arco di tempo in cui avrebbero dovuto essere svolti i principali servizi analoghi funzionali alla dimostrazione dei requisiti di capacità, preliminari all’ammissione alla gara, era specificamente indicato negli anni 2011, 2012 e 2013, in base all’art. 5.2, comma 3, del disciplinare di gara. Una indicazione di lex specialis di diverso tenore, che ad es. avesse fatto riferimento mero all’ultimo triennio antecedente, senza la puntuale indicazione degli anni per i quali veniva specificamente richiesto il possesso del requisito di capacità, ben poteva essere assoggettata ad una interpretazione difforme, volta eventualmente ad ampliare, in chiave più elastica, il novero dei possibili partecipanti alla gara .
Appare ovvio, peraltro, che la norma di disciplinare citata non sia certamente da considerarsi nulla, inserendosi tramite la stessa un requisito di partecipazione discrezionale, non manifestamente irragionevole, la cui assenza in concreto ben può legittimare un provvedimento di esclusione per carenza dei requisiti prescritti dagli atti indittivi del procedimento in capo al singolo partecipante.”

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