Servizi analoghi – Nozione – Non corrisponde a servizi identici – Derogabilità – In caso di specificità e delicatezza del servizio – Necessario comunque un rapporto di corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto (Art. 42)

Consiglio di Stato, sez. III, 19.02.2016 n. 695

Questa Sezione ben conosce il pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui, laddove il bando di gara richieda quale requisito il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, tale nozione non può, se non con grave forzatura interpretativa, essere assimilata a quella di “servizi identici”, dovendo dunque ritenersi soddisfatta la prescrizione ove il concorrente abbia comunque dimostrato lo svolgimento di servizi rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale al quale afferisce l’appalto (v., ex plurimis, Cons. St., sez. IV, 5.3.2015, n. 1122). Ma, nel caso di specie, era stata proprio la stazione appaltante a chiarire, rispondendo ai quesiti n. 13 e n. 18, che per servizi analoghi si dovesse fare riferimento al CPV di riferimento che è indicato per ogni lotto, riportato nel bando. (..)
Il T.A.R. non ha in alcun modo sostituito la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma ha correttamente rilevato la mancanza di omogeneità, quantomeno sotto il profilo di un corretto rapporto genus ad speciem, tra i servizi richiesti dal bando e quelli elencati dal Consorzio, assenza di analogia tanto più evidente e incontestabile ove si consideri la specificità e, si aggiunga, la peculiare delicatezza del servizio richiesto dall’Amministrazione.
L’affermazione del T.A.R. circa la “identità” del servizio, al di là del termine improprio usato, non costituisce una forzatura interpretativa del bando, poiché il primo giudice, ad onta dell’inesatta espressione usata, ha inteso solo riaffermare la necessità, evidente, che vi fosse corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto in passato.