Le Stazioni appaltanti possono fissare requisiti di partecipazione più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa ?
“Le stazioni appaltanti possono discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia con riguardo alla peculiarità dell’appalto, nell’esercizio del potere dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell’interesse pubblico e il requisito di cui trattasi appare preordinato ad assicurare l’idoneità delle concorrenti allo svolgimento del peculiare servizio oggetto di gara, al fine di ottenere la necessaria garanzia qualitativa di esecuzione dell’instaurando rapporto contrattuale, e non sproporzionato”.
Consiglio di Stato, sez. V, 23.09.2015 n. 4440
(sentenza integrale)
RISORSE CORRELATE
- Avvalimento di requisiti economico - finanziari o tecnici ed organizzativi restrittivi - Iscrizione ad albi professionali o specialistici - Ammissibilità (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Atti di gara, legittimazione al ricorso - 2) Suddivisione in lotti, nuova disciplina del codice dei contratti, discrezionalità della Stazione appaltante, differenze con la disciplina previgente - 3) Requisiti di partecipazione, devono essere attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, ragioni (art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Leasing - Idoneità per la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici - Applicabilità agli appalti di lavori - Possibilità (Art. 42)
- Requisiti speciali - Fatturato nel triennio pregresso - Sino al doppio dell'importo a base di gara - Legittimità (Art. 41)
- Requisiti tecnici più rigorosi e restrittivi di quelli minimi (Artt. 42, 68)
- Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi
- Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi