Aggiudicazione provvisoria non idonea ad ingenerare legittimo affidamento (Art. 11)

Consiglio di Stato, sez. V, 20.08.2015 n. 3956
(sentenza integrale)

“Con il sesto e ultimo motivo d’appello, la società deduce la violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela.
Prima di annullare l’aggiudicazione provvisoria la stazione appaltante avrebbe dovuto, secondo l’appellante, previamente individuare l’interesse pubblico specifico, oltre a quello relativo al ripristino della legalità, per poi compararlo, in contraddittorio, con la posizione soggettiva maturata in forza del provvedimento d’aggiudicazione.
Il motivo è infondato.
Costituisce infatti orientamento giurisprudenziale consolidato, da cui non sussistono giustificati motivi per discostarsi, che l’aggiudicazione provvisoria è atto infraprocedimentale, ad efficacia interinale, ex se inidoneo a sostanziare affidamento alcuno nella stipulazione del contratto. Sicché, fino a che non sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante è abilitata ad adottare atti d’autotutela al fine di riesaminare funditus il procedimento di gara già espletato (cfr., fra le tante, Cons. St., sez. V, 13 gennaio 2011 n. 172).”

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