TAR Bari, 08.01.2015 n. 14
(sentenza integrale)
(estratto)
In primis, va rilevato che nella vicenda in esame la disciplina di gara non contemplava alcun divieto di costituzione di raggruppamenti “sovrabbondanti”, diversamente dalla fattispecie concreta oggetto della pronuncia citata da parte ricorrente (sentenza del Consiglio di Stato n. 4145/2009).
Pertanto, in assenza di uno specifico divieto, risulta pienamente legittima la partecipazione alla gara per cui è causa dell’ATI M. – D.
In ogni caso va evidenziato che, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, non è il sovradimensionamento del raggruppamento in sé ad essere illecito, ma “… l’inserirsi di tale sovradimensionamento in un contesto di elementi di fatto che denotano i fini illeciti perseguiti con uno strumento, quello dell’ATI, in sé lecito …” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 settembre 2012, n. 5067).
E’ stato dunque affermato che “… L’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica. …” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 11 giugno 2012, n. 3402).
In tal senso, l’AVCP con la determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 – recante “Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici” – si è così espressa sulla questione:
«… Si ritiene, quindi, non ammissibile un divieto generale di partecipazione per i raggruppamenti “sovrabbondanti” (sul punto, Cons. St., 11 giugno 2012, n. 3402), dovendo la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale, nella medesima ottica che connota l’art. 38, comma 1, m-quater.
Alla luce delle considerazioni che precedono, è ammissibile l’inserimento di una clausola di esclusione ad hoc qualora ciò sia proporzionato e giustificato in relazione alle esigenze del caso specifico, quali la complessità del servizio e/o l’assetto del mercato di riferimento, fermo restando che l’esclusione non potrà mai essere automatica. …».
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha ribadito che un divieto di raggruppamenti “sovrabbondanti” “non sarebbe legittimamente possibile, stante l’evidente favor del diritto comunitario alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, al di là della forma giuridica di tale loro aggregazione” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 12 febbraio 2013, n. 842).
Infine, va rimarcato che l’inserimento nella lex specialis di gara di un’eventuale clausola “escludente” di divieto di costituzione di ATI cc.dd. “sovrabbondanti” (fattispecie comunque non ricorrente nel caso di specie) non sarebbe comunque possibile, atteso che, in virtù del disposto di cui all’art. 46, comma 1 bis dlgs n. 163/2006 (in tema di tassatività delle clausole di esclusione), detta clausola si tradurrebbe, “in difetto di una sua copertura a livello legislativo o regolamentare, in una causa di esclusione atipica, come tale non ammissibile e, quindi, nulla” (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 aprile 2013, n. 3558).
www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Raggruppamenti di tipo verticale ed orizzontale nel nuovo Codice dei contratti – Indicazione della prestazione principale e secondaria – Mancata individuazione nel bando – Conseguenze (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento orizzontale - Requisiti tecnici - Possesso in capo ai singoli componenti - Necessità - Almeno pro quota la prestazione oggetto dell’appalto (Art. 37)
- Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti