Archivi tag: casellario giudiziale

Accesso agli atti : vanno rese disponibili le verifiche presso casellario giudiziale e banca dati nazionale antimafia ?

Quesito: Tenuto conto del disposto degli art. 35 e 36 del codice e, con specifico riguardo alla seguente formulazione dell’art. 36 comma 1 “l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili …..”, si richiede se il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche debba essere oggetto di trasmissione, soprattutto con specifico riguardo alle informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia.

Risposta: Si chiarisce che l’art. 35 co 1 del d. lgs. 36/2023 prevede espressamente che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement (accesso civico generalizzato); mentre l’art. 36 del d. lgs. 36/2023 al co. 1 prevede una disciplina speciale per l’accesso dei concorrenti in gara non definitivamente esclusi, consentendo agli stessi la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza, di conoscere l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposte all’aggiudicazione. Il tutto, tramite piattaforme digitali e contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’amministrazione. Ciò posto, pertanto relativamente al quesito viene in considerazione l’art. 36 del d. lgs. 36/2023. Infatti il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata. (Parere MIT n. 2973/2024)

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    Indicazioni ANAC sul rilascio del certificato del Casellario Giudiziale

    Comunicato del Presidente ANAC del 10.01.2018

    Con riguardo alla verifica  dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate  dal Codice dei contratti pubblici (rif. art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38  D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), è  stato segnalato a questa Autorità che, talvolta, le richieste relative al  certificato del Casellario Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell’art. 28  del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico in materia di casellario  giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e  carichi pendenti), anziché dell’art. 39 T.U..
    In argomento, si ritiene  opportuno chiarire che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal  Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia  (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per  quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che  contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta  del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della  richiesta.
    Non è opportuno, invece, in  tali casi utilizzare il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la facoltà,  per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le  certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). 
    La certificazione ex art. 28  T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro, non riporta  (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze  emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di  condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.

    Casellario giudiziario – Iscrizione disposta dall’ANAC – Tassatività e tipicità delle cause – Fattispecie relativa ad errore professionale (art. 38, art. 46 d.lgs. n. 163/2006 – art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. V, 04.08.2016 n. 3524

    L’iscrizione nel casellario giudiziario disposta dall’ANAC- Ufficio per il casellario informatico dei contratti della segnalazione è disciplinata dall’art. 8, comma 2, lett. r) del d.P.R. n. 207/2010 a mente del quale sono annotati “i provvedimenti di esclusione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b”.
    La ratio della norma riposa sul principio di tassatività (cfr., di cui al testo novellato dell’art. 46 comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006) e di tipicità sia delle cause d’esclusione che delle conseguenze di natura interdittiva, lato sensu sanzionatorie, scaturenti dai provvedimenti d’esclusione.
    Nel caso in esame, l’esclusione comminata dalla S.U.A. , segnalata all’ANAC non è stata adottata nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici non integrando affatto l’irregolare produzione documentale – come stabilito dalla sentenza di questa stessa Sezione qui condivisa – l’errore professionale di cui all’art. 38, comma 1, lett f.) del d.lgs. cit. posto a espressamente a fondamento del provvedimento d’esclusione.
    Sicché non sussiste il presupposto di fatto e di diritto (cfr. esclusione adotta nei casi tassativamente e specificamente previsti dal codice dei contratti) dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti.