Quesito: Tenuto conto del disposto degli art. 35 e 36 del codice e, con specifico riguardo alla seguente formulazione dell’art. 36 comma 1 “l’offerta dell’operatore economico aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all’aggiudicazione sono resi disponibili …..”, si richiede se il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche debba essere oggetto di trasmissione, soprattutto con specifico riguardo alle informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia.
Risposta: Si chiarisce che l’art. 35 co 1 del d. lgs. 36/2023 prevede espressamente che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurino l’accesso in modalità digitale agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement (accesso civico generalizzato); mentre l’art. 36 del d. lgs. 36/2023 al co. 1 prevede una disciplina speciale per l’accesso dei concorrenti in gara non definitivamente esclusi, consentendo agli stessi la possibilità, senza bisogno di presentare alcuna istanza, di conoscere l’offerta dell’operatore economico risultato aggiudicatario, nonché i verbali di gara, gli atti, i dati e le informazioni presupposte all’aggiudicazione. Il tutto, tramite piattaforme digitali e contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione da parte dell’amministrazione. Ciò posto, pertanto relativamente al quesito viene in considerazione l’art. 36 del d. lgs. 36/2023. Infatti il materiale acquisito dalla stazione appaltante in relazione alle verifiche fa parte dei dati che devono essere resi conoscibili e messi in accesso ai sensi del co. 1 dello stesso art. 36, anche per quanto riguarda le informazioni acquisite dal casellario giudiziale e dalla banca dati nazionale antimafia, nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa in materia di privacy di cui al Regolamento generale per la protezione dei dati personali 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR). Relativamente alle modalità, occorre fare riferimento alle soluzioni fornite dalla singola piattaforma digitale utilizzata. (Parere MIT n. 2973/2024)
Con riguardo alla verifica dei requisiti generali degli operatori economici nelle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici (rif. art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; art. 38 D.lgs. n. 163/2006 per le procedure soggette alla previgente disciplina), è stato segnalato a questa Autorità che, talvolta, le richieste relative al certificato del Casellario Giudiziale vengono inoltrate ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo Unico in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e carichi pendenti), anziché dell’art. 39 T.U.. In argomento, si ritiene opportuno chiarire che, ai fini dei procedimenti selettivi disciplinati dal Codice, nella compilazione dei modelli predisposti dal Ministero della Giustizia (cfr. modelli 1 e 6A, rispettivamente per la certificazione massiva e per quella relativa a singole persone fisiche), occorre barrare il riquadro che contiene il riferimento all’art. 39 D.P.R. n. 313/2002 (consultazione diretta del sistema), indicando altresì, nell’apposito campo, motivo e finalità della richiesta. Non è opportuno, invece, in tali casi utilizzare il riferimento all’art. 28 T.U., che disciplina la facoltà, per le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, di ottenere le certificazioni rilasciate a richiesta del soggetto privato (rif. art. 23 T.U.). La certificazione ex art. 28 T.U. ha, infatti, un contenuto incompleto, in quanto, fra l’altro, non riporta (rif. art. 25 T.U.): le condanne con beneficio della non menzione, le sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (cd. patteggiamento) e i decreti penali di condanna, rilevanti ai sensi dell’art. 80, primo comma, D.Lgs.n. 50/2016.
L’iscrizione nel casellario giudiziario disposta dall’ANAC- Ufficio per il casellario informatico dei contratti della segnalazione è disciplinata dall’art. 8, comma 2, lett. r) del d.P.R. n. 207/2010 a mente del quale sono annotati “i provvedimenti di esclusione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, adottati dai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. b”. La ratio della norma riposa sul principio di tassatività (cfr., di cui al testo novellato dell’art. 46 comma 1 bis, d.lgs. n. 163/2006) e di tipicità sia delle cause d’esclusione che delle conseguenze di natura interdittiva, lato sensu sanzionatorie, scaturenti dai provvedimenti d’esclusione. Nel caso in esame, l’esclusione comminata dalla S.U.A. , segnalata all’ANAC non è stata adottata nei casi previsti dal codice dei contratti pubblici non integrando affatto l’irregolare produzione documentale – come stabilito dalla sentenza di questa stessa Sezione qui condivisa – l’errore professionale di cui all’art. 38, comma 1, lett f.) del d.lgs. cit. posto a espressamente a fondamento del provvedimento d’esclusione. Sicché non sussiste il presupposto di fatto e di diritto (cfr. esclusione adotta nei casi tassativamente e specificamente previsti dal codice dei contratti) dell’annotazione nel casellario informatico dei contratti.
Sentenze appalti pubblici e giurisprudenza TAR, Consiglio di Stato e Corte Giustizia UE. Informazione professionale e divulgazione scientifica in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Novità legislative. Linee Guida, Bandi tipo e comunicati ANAC. Supporto specialistico gare e consulenza appalti, piattaforma gare telematiche, project financing, rating di legalità. Quesiti a "risposta rapida". Formazione e training on the job, seminari, corsi, webinar in house.
Utilizziamo i cookies per migliorare la tua navigazione. Continuando, accetti tale utilizzo. Maggiori dettagli.AccettaPolicy
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are as essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.