04.02.2026
Piano Economico Finanziario (PEF) , asseverazione e requisiti asseveratore : differenza tra nuovo e vecchio Codice (art. 193 d.lgs. 36/2023)
Consiglio di Stato, sez. V, 04.02.2026 n. 917
Al riguardo si rileva quanto segue:
– il PEF di parte appellante è stato asseverato da un revisore contabile (persona fisica);
– il RUP, con provvedimento 21 gennaio 2025, ha escluso l’appellante per inidonea asseverazione, affermando che “l’asseverazione del piano economico finanziario presentata con Prot. CT/148914 del 26/11/2024 non è riconducibile ad una società di revisione né ad un istituto di credito secondo quanto richiesto dalla normativa vigente bensì da un revisore contabile singolo e dunque da persona fisica”;
– la legge di gara prescrive l’obbligo di presentare il PEF asseverato senza indicare specificamente i soggetti che sono legittimati ad asseverare il PEF;
– il d. lgs. n. 36 del 2023, laddove richiama l’asseverazione del PEF (art. 193 comma 3), non contiene, diversamente che il previgente d. lgs. n. 50 del 2016 (art. 183 comma 9), una specificazione dell’ambito soggettivo dei soggetti abilitati a renderla e quindi dell’esclusione delle persone fisiche revisori contabili;
– la disciplina delle competenze e delle responsabilità connesse alla revisione contabile trovano fonte nel d. lgs. n. 39 del 2010, che si applica parimenti alle persone fisiche e alle società iscritte nel registro ai sensi dell’art. 2;
– non si rinviene pertanto una regola applicabile al caso di specie che giustifichi il giudizio di inidoneità dell’asseverazione compiuta dal “revisore contabile singolo e dunque da persona fisica” (così il provvedimento escludente);
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