Consiglio di Stato, sez. V, 17.07.2024 n. 6422
Il PEF esprime una valutazione tecnica dell’operatore economico suscettibile di disapprovazione solo ove manifestamente irragionevole o inficiata da macroscopica erroneità. Negli stessi limiti si può svolgere il sindacato giurisdizionale sul giudizio della commissione giudicatrice relativo al PEF presentato da un concorrente.
Resta inteso che la funzione del piano economico finanziario è di dimostrare la concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l’intero arco temporale prescelto attraverso la responsabile prospettazione di un equilibrio economico-finanziario di investimenti e connessa gestione, nonché il rendimento per l’intero periodo; il che consente all’amministrazione concedente di valutare l’adeguatezza dell’offerta e l’effettiva realizzabilità dell’oggetto della concessione; in altri termini, è un documento che giustifica la sostenibilità dell’offerta e non si sostituisce alla stessa, ma ne rappresenta un supporto per la valutazione di congruità, per provare che l’impresa è in condizione di trarre utili tali da consentire la gestione proficua dell’attività; sicché il PEF non può essere tenuto separato dall’offerta in senso stretto, rappresentando un elemento significativo della proposta contrattuale, perché dà modo all’amministrazione, che ha invitato a offrire, di apprezzare la congruenza e dunque l’affidabilità della sintesi finanziaria contenuta nell’offerta in senso stretto (tra le tante, Cons. Stato, V, 4 febbraio 2022, n. 795, III, 9 dicembre 2020, n. 7811).
RISORSE CORRELATE
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- Piano Economico Finanziario PEF - Valutazione mediante criterio tabellare on / off - Legittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Piano economico finanziario PEF - Valutazione sulla sostenibilità - Insindacabilità (art. 165 d.lgs. n. 50/2016)
- PEF Piano Economico Finanziario - Errore materiale - Contrasto con offerta economica - Correzione - Possibilità
- Piano Economico Finanziario (PEF) - Funzione - Valutazione del rischio e dell' equilibrio economico finanziario (art. 165 d.lgs. n. 50/2016)
- NARS: Linee guida n. 1/2022 – Valutazione delle revisioni del PEF
- Asseverazione del PEF e soggetti abilitati : chiarimenti ANAC
- Concessione - Equilibrio economico finanziario - PEF - Aggiornamento (art. 165 d.lgs. n. 50/2016)
- PEF - Relazione illustrativa - Funzione - Mancanza - Conseguenze (art. 83 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Project financing: 1) Individuazione del promotore - Amplissima discrezionalità amministrativa; 2) Soglia di sbarramento - Funzione e ratio; 3) Promotore - Mancato raggiungimento punteggio minimo - Diritto di prelazione - Non è esercitabile; 4) PEF - Verifica di anomalia - Inapplicabilità (art. 97 , art. 179 , art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Piano economico finanziario (PEF) - Asseverazione - Società abilitate (art. 183 d.lgs. n. 50/2016)
- Concessione - Piano economico finanziario (PEF) - Funzione - Verifica di anomalia - Assoggettabilità (art. 97 , art. 165 d.lgs. n. 50/2016)
- Clausola di esecuzione del Piano economico finanziario (PEF) - Mancata previsione - Conseguenze (art. 171 d.lgs. n. 50/2016)
- Irregolarità del Piano economico finanziario (PEF) - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)