
Consiglio di Stato, sez. V, 15.12.2016 n. 5289
Con riferimento all’assoggettabilità della certificazione SA 8000 alla disciplina dell’avvalimento non si può che rinviare alla recente decisione della Sezione (Consiglio di Stato, sez. V, 1° dicembre 2014, n. 5922), secondo cui tale certificazione rientra a pieno titolo nei requisiti suscettibili di avvalimento.
Nel caso di specie, il relativo contratto risulta sufficientemente idoneo all’assolvimento del prestito del requisito, tenuto conto del contenuto dell’accordo con l’impresa ausiliaria.
Infatti, l’impresa ha dichiarato di avere, per quanto riguarda i lavori, “esaminato il progetto preliminare, compreso il computo metrico, fatto accesso al luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi”; di aver effettuato “una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità delle attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”; di impegnarsi con il contratto di avvalimento a mettere a disposizione della E. per tutta la durata dell’appalto “le risorse necessarie e qualunque requisito, risorsa, capacità, bene (materiale ed immateriale), mezzo e/o conoscenza (anche tecnico gestionale), di ordine generale, ivi comprese l’esperienza maturata dalla medesima, nell’erogazione di precedenti lavori che risultino in concreto necessari o anche soltanto utili per dotare E. dei requisiti di cui sopra”.
È dunque evidente che il contratto di avvalimento di E. permette anche sostanzialmente il prestito del requisito, trattandosi di un requisito di tipo non materiale ma attinente alle qualità aziendali.
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