Chiarimenti sul rapporto tra certificazione di qualità (Uni En Iso) ed attestazione SOA (Art. 43)

lui232Consiglio di Stato, sez. V, 31.07.2015 n. 3762
(sentenza integrale)

“2. Ritiene il Collegio che il principio di diritto enunciato dal TAR e su cui si è basata la sentenza impugnata sia corretto, fondandosi su uno specifico precedente di questa Sezione da cui il Collegio non trova motivo di discostarsi.
Il principio è quello in base al quale la maggiore affidabilità dell’impresa, attestata dalla certificazione di qualità, è relazionata al sistema gestionale complessivo dell’azienda, in modo da comprendere tutti i processi di lavorazione che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per la quale ha conseguito l’attestazione SOA, sicché è del tutto irrilevante il rapporto con la singola categoria di lavori oggetto dell’appalto cui l’impresa partecipa.
La certificazione di qualità, in altre parole, è una proprietà caratteristica dell’impresa, riferita alla globalità delle lavorazioni eseguite, garantendo di per sé l’affidabilità dell’impresa medesima (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 luglio 2012, n. 4225 che decide una controversia sorta in vigenza della disciplina di cui al precedente d.P.R. n. 34-2000, il cui contenuto dispositivo è tuttavia sovrapponibile a quello di cui all’art. 63 d.P.R. n. 207-2010).
Peraltro, nello specifico, con riferimento ai requisiti tecnici ed economico finanziari, il Bando di gara, al punto 3.2, richiedeva esclusivamente il possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documentasse la qualificazione per le categorie così come richiesto dal Bando, con indicazione della certificazione di qualità (punto 3.2 Bando).
Conformemente a tale disposizione, pertanto, le controinteressate, delle quali l’appellante contesta la partecipazione, hanno presentato la propria attestazione SOA, da cui emergeva il possesso in capo a ciascuna di esse della qualificazione necessaria per l’esecuzione della specifica categoria di lavori prevalenti oggetto di appalto (come detto, categoria OS 23-III-bis); inoltre, hanno indicato la certificazione di qualità in loro possesso: nessun riferimento viene fatto nel Bando circa la necessità di produzione (o di indicazioni) di particolari certificazioni di qualità, essendo richiesta la sola allegazione della SOA.
Inoltre, l’art. 63 del Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che il “sistema di qualità” debba essere conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e prevede un’eccezione per le classifiche di lavori I e II; il comma 2 precisa che “la certificazione di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche”.
Peraltro, quale sia il valore di tali certificazioni di qualità è già specificato dall’art. 43 d.lgs. n. 163-2006, che attribuisce alla certificazione di qualità il rango di attestazione di status (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 887), relativa all’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia di qualità.
Tali norme in materia di garanzia di qualità sono quelle identificate a livello europeo con l’acronimo ISO 9001, che definiscono i principi che l’imprenditore deve seguire nel sistema di gestione per la qualità dell’organizzazione, ma che non disciplinano il modo in cui l’imprenditore deve realizzare le proprie lavorazioni.
Infatti, la certificazione di qualità ISO 9001 non copre il prodotto realizzato o il servizio reso, ma attesta semplicemente che l’imprenditore opera in conformità a specifici standard internazionali per quanto attiene la qualità dei propri processi produttivi.
3. È evidente, dunque, che anche laddove si ritenesse che nel bando di gara sia stato previsto (circostanza, che come detto, è comunque esclusa) uno specifico onere di allegazione della certificazione di qualità, tale onere risulta essere stato soddisfatto da tutte le imprese partecipanti mediante la produzione del certificato Uni En Iso riferito in generale agli aspetti gestionali nel loro complesso.
Del possesso delle qualificazioni tecniche e economiche necessarie per la corretta esecuzione delle lavorazioni appaltate le medesime aziende avevano invece dato prova allegando l’unico documento idoneo a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, ovvero l’attestazione SOA per la categoria OS 23-III bis.“.

www.giustizia-amministrativa.it