Certificazioni di qualità aziendale rilasciate da organismi stabiliti in altri Stati membri: possono ritenersi valide? Quanto alla circostanza che la certificazione rilasciata da un ente rumeno non sarebbe valida perché non riconosciuta in Italia, è stato rilevato che l’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti, qualora richiedano la presentazione di certificazione di qualità aziendale rilasciata da organismi indipendenti per attestare l’ottemperanza dell’operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle norme europee relative alla certificazione; la medesima disposizione dispone, inoltre, che “le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri”, tra cui indubbiamente si annovera la Romania.
La più recente giurisprudenza si è espressa nel senso che, secondo le Linee guida Accredia, “scopo principale di EA è quello di garantire – tramite il proprio Accordo di Mutuo Riconoscimento (EA MLA) – che gli Enti di Accreditamento firmatari gestiscano un sistema di accreditamento conforme ai requisiti delle norme e guide di applicazione appositamente predisposte tale da assicurare che le attestazioni di conformità emesse sotto i rispettivi accreditamenti siano egualmente affidabili e degne di fiducia da parte degli utenti diretti e indiretti delle medesime… Per i motivi sopra riportati, le attestazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati da Enti di accreditamento firmatari degli Accordi MLA risultano valide e credibili… nonché fra loro equivalenti, e come tali universalmente accettate e riconosciute (in termini, T.A.R. Campania, Sez. V, n.608/2016; v. anche Sez. I di Salerno, n. 960/2015)”. TAR Catania, 25.03.2016 n. 895
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