
Consiglio di Stato, sez. IV, 01.08.2016 n. 3467
In particolare, con riguardo al primo motivo di appello, va condivisa la prospettazione degli odierni appellati secondo cui, ferma l’assenza di un espresso divieto normativo circa il ricorso all’avvalimento in ordine alla certificazione di qualità ISO 9001:2008, il sistema comunitario, nei suoi principi fondanti, depone nel senso dell’ammissibilità di tale istituto.
In via preliminare, infatti, non può essere trascurata l’applicabilità generale dell’istituto dell’avvalimento nell’ottica dei principi di massima apertura del mercato alla concorrenza e alla libera circolazione dei beni e servizi, che sono posti dai Trattati istitutivi della Comunità europea e ribaditi costantemente dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Quanto poi al dato testuale, anche l’art. 49 del d.lgs. nr. 163/2006 avvalora tale applicabilità generale dell’avvalimento, estendendone la praticabilità in relazione ai requisiti di “carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo”.
La certificazione di qualità ISO 9001:2008, come riconosciuto anche dalla stessa appellante, attiene al sistema tecnico-aziendale dell’impresa stessa, alla sua capacità organizzativa, e quindi al profilo strettamente statico in quanto riferito al livello di qualità dell’unità produttiva.
Sulla scorta di tale premessa, l’appellante ne desume però la natura strettamente soggettiva e non tecnica del requisito de quo, in quanto tale non suscettibile di rientrare nelle ipotesi di cui all’art. 49 d.lgs. nr. 163/2006.
Tali argomentazioni non meritano di essere condivise.
E difatti, ferme le considerazioni già svolte in ordine alla portata generale dell’istituto dell’avvalimento, occorre rilevare che, anche a voler considerare la certificazione di qualità un requisito strettamente soggettivo in quanto attinente all’organizzazione dell’impresa concorrente, tale lettura non esclude la generale operatività dell’istituto de quo, atteso che lo stesso art. 49, d.lgs. nr. 163/2006 ammette l’ausilio di terze imprese con riferimento al requisito organizzativo da intendere nella sua accezione statica-soggettiva, come prestazione effettiva della qualità organizzativa aziendale.
A fronte di tali piani rilievi, non risultano dirimenti i richiami giurisprudenziali operati da parte appellante, a sostegno dell’esistenza di un diffuso indirizzo contrario alla possibilità di ricorso di avvalimento in relazione alle certificazioni di qualità: infatti, nei precedenti in questione (cfr. ad esempio Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2016, nr. 1705; id., sez. III, 25 febbraio 2014, nr. 887), piuttosto che escludersi tout court l’utilizzabilità dell’istituto in questione, ci si è preoccupati di definire l’ambito di operatività in ordine al quomodo della prestazione del requisito, esigendosi che questa non sia meramente cartolare, ma investa concretamente tutte le risorse personali e materiali per rendere effettivo tale ausilio (ciò che, in particolare, deve risultare in concreto dal contenuto del contratto di avvalimento prodotto in gara).
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