Avvalimento nel caso di RTI: può essere utilizzato soltanto dal raggruppamento nel suo complesso o da ciascuna singola impresa raggruppata?

Avvalimento nel caso di RTI: può essere utilizzato soltanto dal raggruppamento nel suo complesso o da ciascuna singola impresa raggruppata? Con riguardo all’utilizzo dell’avvalimento da parte del singolo componente del raggruppamento, la normativa andrebbe interpretata, coerentemente con la ratio dell’istituto diretta a favorire la più ampia partecipazione delle imprese alle gare, nel senso che il raggruppamento, inteso non quale soggetto unitario, ma quale unione di soggetti distinti, possa soddisfare i requisiti di capacità richiesti avvalendosi di più imprese ausiliarie rispetto a tutte le imprese che lo compongono. Sul punto, è stato affermato che l’art. 49, d.lgs. n. 163/2006 (oggi art. 89 d.lgs. n. 50/2016), anche se su un piano meramente letterale sembra limitare il ricorso all’avvalimento ad una soltanto delle imprese concorrenti, va interpretato nel senso più favorevole alla massima partecipazione alla gara con la conseguenza che, nel caso di riunioni temporanee d’imprese, ciascuna impresa associata (mandataria e mandanti) ha diritto ad utilizzare “uti singula” l’istituto dell’avvalimento al fine di integrare i requisiti, richiesti dal bando di gara, dei quali risulti sprovvista, dovendo il suddetto limite intendersi riferito all’ATI come concorrente nel suo complesso (TAR Roma, 18.09.2013 n. 8322).

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