Certificazioni – Punteggio aggiuntivo – Dimostrazione – Equivalenza – Mutuo riconoscimento (art. 83 , art. 87 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2455

La scelta della stazione appaltante è ragionevole per le ragioni prima esposte, e lo sarebbe stata anche se avesse richiesto solamente la dimostrazione di coerenza dell’organizzazione dell’impresa allo standard SA 8000.
In precedente pronuncia, infatti, citata dalla stessa amministrazione appellata, proprio riguardo alla legittimità di clausola disciplinare che prescriva il possesso della certificazione SA 8000, è stato precisato che: “…si deve quindi riconoscere alle imprese partecipanti a gare d’appalto di provare con ogni mezzo ciò che costituisce oggetto della certificazione richiesta dalla stazione appaltante, pena altrimenti, in primo luogo, l’introduzione di una causa amministrativa di esclusione in contrasto con una chiara disposizione di legge; ed inoltre la previsione di sanzioni espulsive sproporzionate rispetto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici, le quali devono esclusivamente poter confidare sull’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale o – per venire al caso di specie – sul rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375). Nel caso citato il disciplinare richiedeva la certificazione SA 8000 quale requisito di partecipazione, ma il ragionamento è valido anche per il caso in cui le certificazioni siano richieste dalla stazione appaltante per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo: quel che conta per l’amministrazione aggiudicatrice è l’effettivo possesso dei requisiti di qualità aziendale ovvero, in relazione alla certificazione SA 8000, il rispetto delle norme sulla responsabilità sociale delle imprese (contra, ma in relazione ad una vicenda avente ad oggetto specifiche tecniche e verificatasi nella vigenza del vecchio codice, cfr. Cons. Stato, sez. III, 28 luglio 2017, n. 3782), poiché, in un caso, lo impone il principio del favor partecipationis (unitamente alla tassatività delle cause di esclusione da una procedura di gara), e nell’altro, il rispetto della par condicio dei concorrenti che richiede di trattare allo stesso modo imprese che si siano adeguate ai medesimi standard internazionali.
(… ) per l’orientamento cui si è inteso aderire non rileva il possesso della certificazione, ma il concreto rispetto dello standard SA 8000 nell’organizzazione dell’impresa.

Con il secondo motivo d’appello -Omissis 1- s.r.l. si duole che il giudice di primo grado abbia ritenuto valide le certificazioni, OHSAS 1800 e SA 8000, rilasciate da -Omissis 2 – a favore dell’aggiudicatario, poiché dall’art. 87, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sarebbe possibile trarre il principio della validità del mutuo riconoscimento delle certificazioni rilasciate da organismi indipendenti accreditati presso i Paesi di appartenenza solo per le certificazioni per le quali è stato espressamente previsto dalla legge e, dunque, solo per le certificazioni dei sistemi di garanzia della qualità (comma 1) e dei sistemi di gestione ambientale (comma 2), laddove, invece, le certificazioni di cui si discute attengono al rispetto degli standard relativi al trattamento dei lavoratori all’interno dell’impresa ed erano richiesti non ai fini della partecipazione, ma quali indici di meritevolezza per l’attribuzione di un punteggio più alto. (…)
Non v’è ragione per ritenere che il principio di equivalenza delle certificazioni – dettato dall’art. 87, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in questi termini: “Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalente rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri” – debba valere per i soli certificati relativi alle norme di garanzia della qualità; prevale sulla collocazione della disposizione, nell’ambito della disciplina sulla certificazione di qualità, il tenore letterale della disposizione come pure la sua diretta derivazione del principio di equivalenza dal principio di libera prestazione dei servizi nel territorio dell’Unione europea posto dall’art. 56 T.F.U.E. – Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]