
Consiglio di Stato, sez. V, 12.05.2016 n. 1904
In via generale che è da ritenersi legittima un’esclusione disposta per mancanza di documenti indicati dalla lex specialis di gara, da produrre obbligatoriamente a pena di esclusione, trattandosi di documenti espressione di specifiche prescrizioni poste dalla legge (o, come nel caso di specie, dal Regolamento sui contratti pubblici ex d.P.R. n. 2017-2010), ciò integrando la fattispecie del “mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti” (cfr. anche Consiglio di Stato, Ad, Plen,, 25 febbraio 2014, n. 9), non rimediabile con la regolarizzazione documentale postuma ex art. 46 del Codice dei contratti pubblici (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 22 ottobre 2015, n. 4869).
Tale principio è ancora più rilevante nelle ipotesi, come quelle in esame, in cui viene in rilievo un cd. appalto integrato ex art. 53, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 163 del 2006, nel quale il progetto definitivo rappresenta una parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione del concorrente.
RISORSE CORRELATE
- Soccorso istruttorio - Generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità - Limiti - Inalterabilità del contenuto dell’offerta, della provenienza, del principio di segretezza e di inalterabilità delle condizioni dei concorrenti
- 1) Contrasto tra documentazione e dichiarazione prodotte in gara, soluzione - 2) Falsa dichiarazione resa in altra procedura, esclusione, presupposti - 3) Grave negligenza o malafede o errore grave, valutazione, onere di motivazione, sindacabilità (Art. 38)
- Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica - Dimostrazione - Documentazione prevista a pena di esclusione - Mancanza - Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Art. 46. Documenti e informazioni complementari -Tassatività delle cause di esclusione