1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all’articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. (lettera modificata dall’articolo 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall’articolo 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008 – ndr: è stato rimosso il sesto periodo, anche se la norma di modifica letteralmente prevedeva la soppressione del quinto periodo; questo perché dal punto di vista sostanziale la modifica sembra attinente al sesto periodo e non al quinto)
Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l’oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. L’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali. (Ultimo periodo inserito dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
(Non é chiaro se gli ultimi due periodi [Per le stazioni appaltanti] si collochino al di fuori dalla lettera c). Molti interpreti li ritengono esterni, mentre in “Normattiva” sono riportati all’interno della lettera c).
3. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, ai sensi del comma 2, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del presente titolo (progettazione e concorsi di progettazione), e l’ammontare delle spese di progettazione comprese nell’importo a base del contratto. [Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non é soggetto a ribasso d’asta.] (da verificare l’implicita abrogazione dell’ultimo periodo per effetto dell’art.2 comma 1 lettera a) del D.L. 223 del 04/07/2006, entrato in vigore il 4/07/2006, convertito con parziali modifiche dalla legge n. 248 del 04/08/2006, entrata in vigore il 12/08/2006. Successivamente soppresso dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3-bis. Per i contratti di cui al comma 2, lettere b) e c), nel caso in cui, ai sensi del comma 3, l’appaltatore si avvale di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante può indicare nel bando di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista. (comma inserito dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
4. I contratti di appalto di cui al comma 2, sono stipulati a corpo. é facoltà delle stazioni appaltanti stipulare a misura i contratti di appalto di sola esecuzione di importo inferiore a 500.000 euro, i contratti di appalto relativi a manutenzione, restauro e scavi archeologici, nonché le opere in sotterraneo, ivi comprese le opere in fondazione, e quelle di consolidamento dei terreni. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l’esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura. (comma così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)
5. Quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
6. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all’affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all’articolo 128 per i lavori, o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che l’immissione in possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l’approvazione del certificato di collaudo.
8. Nell’ipotesi di cui al comma 6, le offerte specificano:
a) se l’offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per l’immobile, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario, per l’esecuzione del contratto;
b) se l’offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell’immobile, il prezzo richiesto per l’esecuzione del contratto.
9. Nell’ipotesi di cui al comma 6 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta di cui al comma 8.
10. Nella sola ipotesi in cui l’amministrazione aggiudicatrice non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l’acquisizione del bene.
11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta.
12. L’inserimento nel programma triennale di cui all’articolo 128, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 6, determina il venir meno del vincolo di destinazione.
RISORSE CORRELATE
- Prima applicazione di "parere vincolante" per la soluzione delle controversie ex art. 211, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (Appalto integrato - Requisiti di partecipazione – Requisiti di ordine speciale – Omessa dichiarazione requisiti di capacità progettuale - Soccorso istruttorio - Applicabilità)
- Mancanza di documenti prescritti a pena di esclusione dalla lex specialis (in specie il progetto definitivo) - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità (Artt. 46, 53)
- Appalto integrato: è possibile il subappalto tra progettisti "indicati" ed appaltatore?
- Progettisti esterni associati ai progettisti interni dell'impresa concorrente - Integra fattispecie analoga ad appalto integrato - Conseguenze in ordine a sottoscrizione dell'offerta ed obblighi dichiarativi (Artt. 38, 53)
- Lavori - Variazioni migliorative al progetto - Ammissibilità - Limiti (Art. 53)
- Appalto integrato - Progettista "designato" o "indicato" - Possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico - organizzativi ed economico - finanziari (Art. 38, 53)
- Appalto integrato: il progettista indicato non assume la veste di concorrente (Artt. 38, 53)