
Requisiti speciali: la capacità economica può essere dimostrata mediante un bilancio approvato soltanto dai revisori e non ancora dall’assemblea dei soci ? In ordine ad una fattispecie in cui l’impresa concorrente ha prodotto i bilanci relativamente ai tre ultimi esercizi finanziari e, relativamente al 2014, il bilancio approvato dall’organo adibito al controllo contabile, seppur ancora non approvato dall’Assemblea (approvazione che peraltro è intervenuta dopo pochi giorni), è stato rilevato che ai sensi dell’art. 41, co. 3, Codice dei contratti, ove il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica con ogni altro mezzo idoneo e, pertanto, sussiste l’idoneità, comunque, del bilancio approvato dai revisori, ad attestare la capacità economica.
TAR Roma, 09.12.2015 n. 13747
(sentenza integrale)
RISORSE CORRELATE
- Bilanci o estratti - Mezzi di prova - Pubblicazione necessaria (art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Capacità economico-finanziaria e capacità tecnica - Dimostrazione - Documentazione prevista a pena di esclusione - Mancanza - Non è sanabile mediante soccorso istruttorio (Art. 46)
- Capacità economica e finanziaria - Dimostrazione - Mediante documenti equivalenti o alternativi a quelli previsti dal Codice - Modalità (Art. 41)
- Facoltà della Commissione di gara di rettificare le offerte: limiti - Dimostrazione della capacità economica e finanziaria per le società neo costituite - Dimostrazione del possesso dei requisiti mediante affitto d'azienda (Artt. 41, 42)
- Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)
- Triennio da prendere in considerazione per la dimostrazione della capacità economico finanziaria - Personale da riassumere (Artt. 41, 86)
- Capacità economico - finanziaria: individuazione del fatturato specifico nel settore oggetto di gara (Art. 41)
- Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi