Subappalto e divieto di ulteriore ribasso

Quesito: Mi chiedo come “comportarsi” in riferimento all’applicabilità del ribasso offerto in sede di gara sull’importo della mano d’opera (previa giustificazione e successiva verifica?) che risulterebbe poi in contrasto con l’art.119 comma 12 in materia di subappalto che precisa: “L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della mano d’opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione.

Risposta: L’art. 119, c. 12 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nel riferirsi a “senza alcun ribasso” intende che non vi devono essere ulteriori ribassi rispetto a quelli di gara, andando a regolare il rapporto tra appaltatore e subappaltatore. La norma si riferisce agli importi esposti in offerta dal concorrente divenuto appaltatore, a norma dell’art. 108, c. 9 del Codice, che non possono subire ribassi in sede di esecuzione del contratto, nemmeno nel caso di subappalto. (Parere MIT n. 2975/2024)

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