Appalti sotto soglia e subappalto nel nuovo Codice Contratti Pubblici: analisi ANAC

Molte le novità del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, che avrà efficacia dal prossimo 1 luglio. Nel documento di analisi dell’ANAC vengono indicati i princìpi generali e i principali cambiamenti introdotti, con particolare riferimento gli appalti sotto soglia (articoli 48-55) ed al subappalto (articolo 119).

Novità principali contratti sotto-soglia

Per i contratti “sotto soglia” le stazioni appaltanti provvedono:
– mediante affidamento diretto per i contratti di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante (articolo 50);
– mediante procedura negoziata senza bando con invito a cinque, (per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro) o dieci operatori (per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie comunitarie), individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta possibile l’utilizzo delle procedure di gara “ordinarie” sopra un milione di euro (articolo 50), senza bisogno di una motivazione specifica.

    1.  Affidamento diretto lavori < 150.000 euro e servivi e forniture < 140.000
    2. Negoziata senza bando lavori ≥ 150.000 euro e servivi e forniture ≥ 140.000 fino a soglia
    3. No utilizzo procedure ordinarie tranne che per lavori ≥ un milione di euro e fino a soglia
    4.  Alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente
    5. Mancata conferma requisiti dichiarati: comunicazione all’ANAC e sospensione da uno a 12 mesi gare stessa stazione appaltante
    6. Garanzia provvisoria di regola non richiesta e massimo all’1%
    7. Esclusione automatica: sia in negoziata che in procedura ordinaria (art. 50, comma 1 lett. d) se criterio del prezzo più basso + assenza interesse transfrontaliero certo, per offerte ≥ 5. Solo per lavori e servizi (si presuppone siano gare più complesse e lunghe) e se negli atti di gara è individuato il criterio
    8. No stand still e stipula contrato entro 30 giorni da aggiudicazione
    9. PRINCIPIO DI ROTAZIONE: valido solo per contraente uscente se due affidamenti successivi rientrano in stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi
    10. NO SORTEGGIO per la selezione degli operatori da invitare, salvo situazioni particolari e specificamente motivate
    11. NO ROTAZIONE nelle negoziate se non vi sono limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare
    12. NO ROTAZIONE affidamenti diretti < 5.000 euro
    13. RINVITO del CONTRAENTE USCENTE in casi motivati (struttura del mercato ed effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione precedente contratto)
    14. Allegato II.1 disciplina formazione elenchi e indagini di mercato (più o meno come già disciplinati nelle linee guida ANAC).

Novità principali subappalto:

Per quanto concerne il subappalto, la principale novità del testo riguarda la generale possibilità di ricorrere al modello “a cascata”, ferma restando la possibilità per la Stazioni Appaltanti di limitarlo in casi specifici (art. 199).

    1. Possibile il subappalto del subappalto (c.d. subappalto a cascata). Si rimedia alla procedura di infrazione n. 2018/2273
    2. Nei documenti di gara si indicano le prestazioni non passibili di subappalto a cascata per caratteristiche appalto ed esigenze controllo cantiere e luoghi di lavoro (tutela, salute, sicurezza lavoratori) o rischio infiltrazioni criminali
    3. Nullo l’accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (in luogo del complesso delle categorie prevalenti)
    4. Non integrano subappalto l’affidamento a lavoratori autonomi e i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura preesistenti all’appalto se relativi a prestazioni “secondarie, accessorie o sussidiarie”
    5. Subappalto c.d. «qualificatorio» disciplinato da art. 12 d.l. 47 /2014

 

fonte: sito ANAC