Subappalto : come applicare le penali tra appaltatore e subappaltatore (art. 119 , art. 126 d.lgs. 36/2023)

Quesito: si inoltra la presente richiesta in relazione alla corretta modalità di applicazione delle penali nell’esecuzione di prestazioni oltre i termini contrattuali da parte di subappaltatori atteso che, ai sensi dell’art. 119 c. 6, il subappaltatore risulta responsabile in solido con l’appaltatore. Tale richiesta viene trasmessa anche in relazione all’obbligo del pagamento diretto dei subappaltatori, nella maggioranza dei casi, previsto dal medesimo articolo comma 11. Nello specifico si chiede se: 1) la penale va applicata ad entrambi i soggetti coinvolti nel ritardo? 2) la penale può essere detratta solo all’affidatario in sede di certificato di pagamento pagando comunque senza ritardo il subappaltatore e rimettendo al rapporto tra gli operatori economici la compensazione intra-subcontratto?

Risposta aggiornata: in ordine al primo quesito, si rileva che l’art. 126 del d.lgs. 36/2023 prevede che “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali”. In caso di subappalto, sussiste una responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, ex art. 119, co. 6, d.lgs. 36/2023 per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, eccetto che per i casi di cui all’art. 119, comma 11, lettere a) e c), d.lgs. 36/2023. Pertanto, nei casi di pagamento diretto al subappaltatore, e purché si rientri nelle citate lettere a) e c), la penale andrà applicata solo al subappaltatore; al di fuori di tale ultimo caso, la penale va applicata ad entrambi, visto il sussistere della responsabilità solidale. In ordine al secondo quesito, nel caso di pagamento diretto al subappaltatore e per le ipotesi di cui all’art. 119, co. 11, lett. a) e c), la penale va applicata mediante decurtazione da operarsi sull’importo dovuto al subappaltatore ai sensi dell’art. 126 del d.lgs. 36/2023; la risposta è dunque positiva. (Parere MIT n. 2355/2024)

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