
TAR Catanzaro, 07.11.2024 n. 673
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 95, comma 1, lett. e), 98, comma 3, lett. g), 94, commi 1, 3 D. Lgs. n. 36/2023 le cause rilevanti ai fini dell’esclusione di un operatore economico per gravi illeciti professionali sembrano involgere, sul piano soggettivo, i soli soggetti in carica nella compagine societaria, non essendo più rinvenibile alcun riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, così come previsto nel previgente regime giuridico di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016;
RISORSE CORRELATE
- Grave illecito professionale e congruità del termine per le controdeduzioni (art. 95 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale : valutazione interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante (art. 98 d.lgs. 36/2023)
- Grave illecito professionale ed onere di motivazione della valutazione compiuta dalla Stazione Appaltante (art. 96 d.lgs. 36/2023)
- Rinvio a giudizio : necessario il contraddittorio procedimentale ai fini dell' esclusione
- Grave illecito professionale : rilevante se commesso nell’ esecuzione di un contratto sia pubblico che privato
- Grave illecito professionale : discrezionalità della Stazione Appaltante e limite sindacato del Giudice Amministrativo