Consiglio di Stato, sez. V, 26.01.2023 n. 909
Come affermato dalla sentenza appellata, sebbene -OMISSIS- avesse indicato in offerta i costi approssimativi della manodopera (per € 198.000,00), così determinando la loro inclusione nel giudizio di anomalia, la portata di siffatto giudizio deve pur sempre essere calibrata sull’immanente ipoteticità e variabilità dei costi, trattandosi di accordo quadro. Ed invero, ai sensi della clausola 15.3 del bando di gara: “… gli operatori economici potranno non indicare in sede di gara i costi della manodopera in quanto i medesimi non possono essere allo stato calcolati. Gli stessi dovranno tuttavia essere individuati in sede di stipulazione del contratto applicativo”.
La clausola deve essere interpretata alla luce dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, che prevede l’obbligatorietà dell’indicazione nell’offerta del costo della manodopera, volendo significare che, nel caso di specie, avendo la gara ad oggetto un accordo quadro, di natura meramente programmatoria, ed essendo, quindi, impossibile l’esatta quantificazione ex ante delle singole voci di costo che si riveleranno necessarie per l’esecuzione dei contratti di volta in volta conclusi, è sufficiente l’indicazione di un costo approssimativo della manodopera, che verrà in seguito specificato nei contratti applicativi.
Tanto premesso, e ricordando che il giudizio di congruità delle offerte, di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016 è espressione paradigmatica di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di manifesta erroneità, irragionevolezza, difetto d’istruttoria e travisamento dei fatti, non potendo il giudice procedere ad una autonoma verifica dell’offerta e delle singole componenti, poiché ciò costituirebbe un’inammissibile invasione della sfera propria dell’amministrazione (cfr., da ultimo e fra le tante, Cons. Stato, V, 28 marzo 2022, n. 2269), nel caso di specie il costo della manodopera calcolato da -OMISSIS- non può ritenersi in alcun modo inattendibile, anche in ragione del fatto che l’appellante non ha dedotto la violazione dei minimi salariali stabiliti dai contratti collettivi. Tanto, a maggior ragione, nel caso di specie, per la natura meramente programmatoria dell’accordo quadro.
Ed invero, come risulta dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, nelle gare pubbliche i valori del costo del lavoro risultanti dalle tabelle ministeriali costituiscono un semplice parametro di valutazione della congruità dell’offerta, con la conseguenza che l’eventuale scostamento delle voci di costo da quelle riassunte nelle tabelle ministeriali non legittima di per sé un giudizio di anomalia o di incongruità occorrendo, perché possa dubitarsi della sua congruità, che la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata.
RISORSE CORRELATE
- Costi di manodopera e divieto di ribasso: interpretazione alla luce del nuovo Codice contratti pubblici (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Verifica anomalia - Progressiva riperimetrazione dei parametri di costo e compensazione di sottostime e sovrastime - Ammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia "parcellizzata" in ipotesi di Accordo quadro
- Accordo quadro - Imprescindibile la fissazione dell'importo massimo - Contratti esecutivi - Attivazione in base alle esigenze dell'amministrazione (art. 54 d.lgs. n. 50/2016)
- Accordo quadro : natura e funzione (art. 54 d.lgs. n. 50/2016)
- Accordo quadro - Natura trilaterale - Ampliamento soggettivo durante il periodo di efficacia - Possibilità - Variante dell'importo contrattuale - Consentita entro il quinto d'obbligo (art. 54 , art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 54, (Accordi quadro)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)