
Al riguardo va confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui in sede di verifica dell’anomalia non va assunto a criterio di calcolo il “monte – ore teorico”, comprensivo anche delle ore medie annue non lavorate (per ferie, festività, assemblee, studio, etc.) di un lavoratore che presti servizio per tutto l’anno, ma deve invece considerarsi il “costo reale” (o costo ore lavorate effettive, comprensive dei costi delle sostituzioni) (da ultimo, Consiglio di Stato, sez. V, 27.12.2021 n. 8624; cfr. sez. V, 15.02.2021 n. 1317 e 12.06.2017 n. 2815) .
RISORSE CORRELATE
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- Verifica anomalia - Progressiva riperimetrazione dei parametri di costo e compensazione di sottostime e sovrastime - Ammissibilità (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Verifica di anomalia dell'offerta e sindacabilità da parte del Giudice Amministrativo : principi consolidati
- Anomalia dell' offerta : riepilogo principi consolidati (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo manodopera - Verifica anomalia - Non va giustificato soltanto il costo "effettivo" (ore lavorate) ma anche il costo "teorico" (ore contrattuali)
- Costo del personale - Verifica di anomalia - Valutazione del costo "reale" della singola ora - Legittimità - Monte ore "teorico" / numero di personale impiegato - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Monte ore teorico e costo reale - Differenza ai fini della verifica di anomalia (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Non rappresentano un limite inderogabile - Costo orario medio - Va moltiplicato per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico - Operatività delle agevolazioni fiscali e contributive - Irrilevanza (art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - art. 97 d.lgs. n. 50/2016)