Gravi illeciti professionali – Affidabilità operatore economico – Risoluzioni o penali pregresse – Non rileva che siano sub iudice o di importo esiguo (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. VI, 16.02.2022 n. 1153

È, infatti, incontestabile la pluralità delle violazioni in cui incorreva l’Appellante nell’esecuzione dei servizi e non può dubitarsi, avuto riguardo anche alla peculiare natura del servizio volto, la significatività delle stesse nei sensi di cui al richiamato art. 80, comma 5.
Il rilievo di tali inadempienze ai fini dell’espressione del giudizio di affidabilità dell’impresa nello svolgimento dell’attività professionale fondante la misura espulsiva ex art. 80, comma 5, lett. c ter), del Codice è già stato riconosciuto dalla giurisprudenza, con posizione pacifica, laddove afferma che la valutazione della Stazione appaltante “può basarsi sulla documentata presenza di pregresse omissioni, mancanze o scorrettezze nell’adempimento dei doveri nascenti dagli impegni professionali assunti, le quali possono portare a qualificare l’operatore economico come non affidabile per onorare ulteriori contratti pubblici” (Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2020, n.7730).
Deve ulteriormente evidenziarsi che, come evidenziato, le vicende contrattuali pregresse assunte a presupposto dell’impugnata esclusione, venivano solo in parte rappresentate dell’Appellante in sede di gara ed emergevano solo a seguito dell’istruttoria compiuta dalla Stazione appaltante.
Tale condotta, parzialmente reticente, si pone in contrasto con la ratio della previsione normativa in esame che risiede nella necessità di consentire alla Stazione appaltante un’adeguata e ponderata valutazione circa l’affidabilità e l’integrità dell’operatore economico, coinvolgendo secondo un canone di reciproca lealtà gli operatori nel processo di ostensione di vicende afferenti al loro vissuto professionale la cui conoscenza si rivela non sempre immediatamente accessibile da parte del seggio di gara in termini celeri (Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2020, n.6530).
Nessun rilievo esimente nei sensi invocati in appello assume, inoltre, la circostanza che alcune delle risoluzioni oggetto di contestazione siano sub iudice: circostanza che determina unicamente la necessità di un approfondimento in contraddittorio con la parte (Cons Stato, Sez. V, 30 settembre 2020, n.5732) che, nel caso di specie, si è sviluppato mediante più interlocuzioni, e di una motivazione rafforzata. […]
Non decisiva, nei sensi invocati in appello, è anche la dedotta esiguità delle penali in rapporto al valore del contratto poiché, ai fini della valutazione di affidabilità dell’operatore, rilevano in primis la natura e gravità delle inadempienze contestate e la reiterazione degli inadempimenti.
In ogni caso, non può che rilevarsi come gli importi delle penali siano in alcuni casi di rilevante entità (…).
La pluralità ed oggettiva gravità delle inadempienze contestate e la completezza e meticolosità dell’istruttoria in contraddittorio con la parte, palesano, infine, l’infondatezza della dedotta omissione di un vaglio di proporzionalità dovendosi, invece, ritenere l’adeguatezza della misura adottata.

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