Raggruppamento (RTI) – “Spendita” frazionata dei requisiti (art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 23.04.2020 n. 2591

Per converso, deve ritenersi che la clausola controversa si limiti a indicare, a norma dell’art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, le “misure in cui [i] requisiti devono essere posseduti dai singoli partecipanti” (i.e., possesso sia dalla mandataria, sia dalla mandante del Rti), e rispecchi al contempo la previsione di legge per cui «la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria».
In tale prospettiva il requisito va dunque linearmente declinato ritenendo che possa essere soddisfatto in via cumulativa dalle partecipanti al Rti per un totale complessivo pari a 5000 pasti erogati, spendendo ciascuna un solo servizio prestato nei confronti di un “unico committente”.
Né può sostenersi che le odierne appellanti siano in ogni caso prive di detto requisito per difetto di possesso maggioritario dello stesso da parte della mandataria: il rispetto della previsione che richiede tale possesso maggioritario, fondata su esigenze che trovano emersione nella fase esecutiva del rapporto (cfr. Cons. Stato, III, 23 aprile 2019, n. 2599; 16 aprile 2018, n. 2257; V, 8 febbraio 2017, n. 560), è infatti assicurata nella specie dalla partecipazione di -Omissis- con una quota pari al 51% del Rti, spendendo il requisito posseduto – attraverso ciascuno dei distinti affidamenti per i quali era prevista la produzione e veicolazione dei pasti (…) – in misura adeguata alla quota espressa, e così in via maggioritaria, venendo soddisfatto il resto del requisito dal Cns attraverso il capiente contratto con l’Ames-Comune di Venezia (in ordine alla rilevanza, ai fini del possesso in via maggioritaria del requisito dalla mandataria, della concreta “spendita” dei requisiti anziché dell’astratta qualificazione vantata, cfr. già Cons. Stato, V, 11 dicembre 2007, n. 6363; 19 febbraio 2007, n. 832, pur relative ad appalti di lavori, fermi i principi affermati in termini generali dall’Adunanza plenaria, n. 27 del 2014 in ordine all’insussistenza, per i servizi e le forniture, d’una regola di necessaria corrispondenza “tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara”; sulla detta questione della spendita dei requisiti, cfr. anche Cons. Stato, V, 31 luglio 2019, n. 5427).

[art. 48 d.lgs. n. 50/2016]

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