
Consiglio di Stato, sez. V, 04.07.2017 n. 3264
Il disciplinare di gara si limitava bnella fattispecie a stabilire: “l’operatore economico che partecipa in R.T.I. dovrà indicare la parte dei servizi che eseguirà ai sensi dell’art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016” senza porre limiti ad una partecipazione percentualmente minore od anche minima all’esecuzione del servizio.
In proposito che Cons. Stato, Ad. plen., 5 luglio 2012, n. 26 ha chiarito, sia pure nel vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, che l’obbligo per i R.T.I. di specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati deve ritenersi assolto sia in caso di indicazione, in termini schiettamente descrittivi, delle singole parti del servizio da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate, sia, in caso di indicazione quantitativa, in termini percentuali.
RISORSE CORRELATE
- Parti del servizio che saranno eseguite dai componenti del Raggruppamento - Soccorso istruttorio - Inammissibile (art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento (RTI) - "Spendita" frazionata dei requisiti (art. 48 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI: come va interpretata la clausola del bando secondo la quale i requisiti speciali “dovranno essere posseduti da tutti i membri"?
- RTI - Raggruppamento di tipo misto - Appalti di servizi e forniture - Ammissibilità - Rileva la ripartizione delle prestazioni tra le imprese (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- Raggruppamento temporaneo imprese (RTI) – Corrispondenza tra quote di partecipazione, di esecuzione e qualificazione (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI - Impresa mandante - Legittimazione processuale (art. 48 d.lgs. n. 50/2016)
- RTI - Soccorso istruttorio sulla divisione delle quote - Ammissibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- I consorzi ordinari sono sottoposti all'obbligo di specificare le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate?
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Art. 48, (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)