Consiglio di Stato, sez. V, 22.04.2020 n. 2553
Si richiedeva infatti all’aggiudicataria di comprovare le dichiarazioni rese nella documentazione di gara, al fine di essere esonerata dall’applicazione delle norme in tema di subappalto, in ordine all’esistenza di “un contratto continuativo di servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dell’impianto sito in Albairate, sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione dell’appalto”, in conformità con quanto prescritto dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Quest’ultima disposizione (inserita dall’art. 69, comma 1, lett. c) d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) prevede che “le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (…) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.”.
Come è stato chiarito dalla giurisprudenza le prestazioni oggetto di siffatti contratti di cooperazione, servizio e/o fornitura, così espressamente definite dall’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice dei contratti pubblici, sono rivolte a favore dell’operatore economico affidatario del contratto di appalto con il soggetto pubblico, e non invece direttamente a favore di quest’ultimo come avviene nel caso del subappalto (cfr. Cons. di Stato, V, 27 dicembre 2018, n. 7256). È stato altresì affermato che “l’istituto de quo, proprio perché si configura come derogatorio rispetto alla generale disciplina del subappalto, è evidentemente ancorato ai medesimi presupposti applicativi, a cominciare dalla determinazione contenutistica della prestazione eseguibile mediante il ricorso all’impresa “convenzionata” (in tal senso Cons. di Stato, III, 18 luglio 2019, n. 5068).
RISORSE CORRELATE
- Subappalto - Contratti di cooperazione servizio e/o fornitura - Individuazione (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti continuativi di cooperazione - Differenza con il subappalto - Oggetto - Prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti continuativi di cooperazione - Non costituiscono deroga nè eccezione al subappalto - Differenza - Disciplina applicabile (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto - Contratti continuativi di cooperazione - Non possono riguardare l’affidamento delle medesime prestazioni oggetto di appalto (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura - Definizione - Differenze rispetto a subappalto ed avvalimento (art. 89 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti continuativi di cooperazione - Utilizzo per sopperire alla carenza dei requisiti - Inammissibilità (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Impresa di recente costituzione - Verifica del possesso dei requisiti (servizi analoghi nel triennio) - Va effettuato sugli anni di effettiva esistenza ed operatività; 2) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura - Attività che non configurano subappalto – Individuazione (art. 83 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 105, (Subappalto)