La base d’asta, seppure non deve rispecchiare necessariamente i prezzi medi di mercato, non può essere fissata in modo del tutto arbitrario con conseguente alterazione della concorrenza.
Le Linee Guida ANAC, espresse con la delibera del 20.01.2016 n. 32, al punto 11 hanno rilevato che “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di ciascuna prestazione”. Per assicurare una corretta stima dei costi, le amministrazioni devono ricorrere, sempre in fase di programmazione, a indagini conoscitive anche con il coinvolgimento dei soggetti coinvolti nella programmazione operanti nello specifico campo di intervento”.
Le suddette Linee Guida si riferiscono specificatamente alle procedure di appalto relative all’affidamento di servizi agli enti del terzo settore, ma i principi esposti in relazione al valore economico del servizio e all’oggetto della prestazione hanno valenza generale.
La determinazione del prezzo posto a base di gara non può prescindere da una verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, ivi comprese le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica: l’analisi preliminare dei dati di mercato, propedeutica alla fissazione dei prezzi, è funzionale all’individuazione dei corretti parametri di gara, garantisce la trasparenza e evita l’abuso di discrezionalità tecnica (interpretazione confermata, di recente, da Consiglio di Stato, sez. III, 20.03.2020 n. 2004; cfr. id., sez. V, 28.08.2017 n. 4081).–
RISORSE CORRELATE
- Base d’asta insufficiente - Immediatamente escludente - Impugnazione
- Base d'asta ritenuta insufficiente - Onere di impugnazione immediata del Bando - Sussiste
- Congruità della base d'asta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo di applicazione dei prezzari regionali per il calcolo della base d'asta (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)
- Importo a base d'asta - Utile d'impresa - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)