TAR Napoli, 30.03.2022 n. 2117
Il ricorrente, gestore uscente del servizio posto a gara, con un primo ordine di censure lamenta che la stima dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante sarebbe troppo bassa e che l’offerta economica della controinteressata sarebbe palesemente inadeguata a garantire il servizio in quanto reca una previsione di un monte ore annuo di lavoro (11.431,20 ore) largamente insufficiente.
Quanto al primo profilo i resistenti hanno eccepito l’inammissibilità della censura in quanto il bando non è stato per questa parte tempestivamente impugnato.
L’eccezione è fondata.
Osserva, infatti, il Collegio che il ricorrente avrebbe dovuto immediatamente impugnare il bando nella parte in cui ha previsto dei costi della manodopera ritenuti insufficienti a consentire la formulazione di un’offerta economicamente sostenibile.
Tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano, infatti, anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi (cfr. C.d.S. n. 8014/2019 e, di recente, T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1559/2021 che ha ritenuto ammissibile l’impugnazione del bando e della legge di gara da parte di un operatore non partecipante alla procedura per contestare l’incongrua determinazione della base d’asta tale da rendere il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente).
D’altra parte, come argomentato dai resistenti, il ricorrente ha comunque presentato una sua offerta il che costituisce indice della astratta remuneratività delle condizioni di gara.
Va poi rimarcato che rispetto alla stima dei costi della manodopera effettuati dalla stazione appaltante la controinteressata si è discostata solo dello 0,8 per cento e nel complesso l’offerta non aveva i requisiti per essere considerata anomala ai sensi dell’art. 97, comma 3 del d.lg. n. 50/2016 (circostanza questa pacifica e non contestata).
RISORSE CORRELATE
- Base d’asta insufficiente - Immediatamente escludente - Impugnazione
- Congruità della base d'asta (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Obbligo di applicazione dei prezzari regionali per il calcolo della base d'asta (art. 23 d.lgs. n. 50/2016)
- Importo a base d'asta - Utile d'impresa - Discrezionalità della Stazione Appaltante (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Prezzo a base d'asta: deve sempre consentire un adeguato margine di guadagno per le imprese ?
- Importo a base d'asta : i prezzi di mercato sono imprescindibili ?
- CAM (Criteri Ambientali Minimi) - Mancata applicazione - Errata determinazione del prezzo a base d'asta - Identico a quello della precedente gara - Incongruità - Illegittimità (art. 34 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Base d'asta - Occorre garantire la qualità delle prestazioni - Adeguatezza e congruità - Necessità (art. 30 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Operatore economico non partecipante alla gara - Legittimazione al ricorso - Ipotesi del prezzo a base d'asta simbolico o irrisorio (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Criteri ambientali minimi (CAM) per ristorazione collettiva e derrate alimentari - Applicazione - Base d'asta irragionevole e non remunerativa - Illegittimità (art. 30 , art. 34 d.lgs. n. 50/2016)