TAR Firenze, 05.11.2021 n. 1440
Precedenti pronunce hanno avuto modo di precisare che le tabelle ministeriali costituiscono un parametro di riferimento dal quale è possibile discostarsi, in sede di giustificazione dell’anomalia, seppur “solo sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa, che può tener conto del fatto, ad esempio, che “il dato delle ore annue mediamente lavorate dal personale coinvolge eventi (malattie, infortuni, maternità) che non rientrano nella disponibilità dell’impresa e che, quindi, per definizione, necessitano di stima di carattere prudenziale” (Cons. Stato, sez. V, 28 giugno 2011, n. 3865; Cons. di St., sez. V, 20 febbraio 2017 n. 756).
Tale dimostrazione è stata fornita dall’odierna controinteressata nelle giustificazioni che ha evidenziato come le tabelle ministeriali comprendessero alcune voci (es. indennità di turno) non applicabili al caso di specie. Si consideri, inoltre, che lo scostamento, proprio in ragione del computo di voci inapplicabili, è risultato inferiore a quello previsto e, ciò, peraltro senza che la ricorrente sia riuscita a dimostrare la complessiva non sostenibilità dell’offerta.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Costo del lavoro - Verifica di anomalia - Va effettuata in relazione alle ore effettivamente lavorate (art. 95 , art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Verifica di anomalia - Valutazione del costo "reale" della singola ora - Legittimità - Monte ore "teorico" / numero di personale impiegato - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Ore aggiuntive quale criterio di valutazione dell'offerta tecnica: è legittimo ?
- Costo del personale - Monte ore teorico e costo reale - Differenza ai fini della verifica di anomalia (art. 97 d.lgs. n. 50/2017)
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Non rappresentano un limite inderogabile - Costo orario medio - Va moltiplicato per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico - Operatività delle agevolazioni fiscali e contributive - Irrilevanza (art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)