Albo dei Commissari di gara: sospensione cautelare del Decreto sui compensi

TAR Roma, 02.08.2018 n. 4710
TAR Roma, 02.08.2018 n. 4713

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6500 del 2018, proposto da Asmel Consortile s.c. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Bruno Sassani in Roma, via XX Settembre 3;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio; 

nei confronti

Autorità Nazionale Anticorruzione non costituita in giudizio; 

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

del Decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: “Determinazione della tariffa di iscrizione all’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi” con particolare riferimento alla fissazione di un compenso minimo come previsto nell’allegato A del decreto;

– di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al provvedimento impugnato e in particolare di tutti gli atti relativi all’istruttoria – di cui non sono noti gli estremi – relativi al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l’art. 77, comma 10, d.lgs. 50/2016 ove prevede che “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite l’ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo e il compenso massimo per i commissari”;

Rilevato che il Decreto impugnato ha fissato anche il compenso minimo per fasce di valore degli appalti a partire da euro 3.000,00 per gli appalti fino a 20.000.000 euro in totale mancanza di copertura legislativa per il conferimento di poteri normativi in materia di compensi minimi, conferimento non desumibile neanche dalla ratio della previsione di cui all’art. 77 d.lgs. citato, attesa la finalità di contenimento della spesa pubblica di cui alla predetta disposizione;

Considerato che, ad una sommaria delibazione propria di questa fase del giudizio, e tenuto conto delle difficoltà rappresentate dai Comuni di minori dimensioni, che non hanno nella pianta organica figure professionali in numero sufficiente a ricoprire i ruoli di commissari, appaiono sussistere i presupposti per la concessione della misura cautelare e che debba, pertanto, sospendersi il DM impugnato limitatamente alla fissazione di tariffe minime;

Ritenuto di compensare le spese di questa fase del giudizio attesa la novità della questione trattata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie la richiesta misura cautelare nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 22 maggio 2019.