Decreto “correttivo” n. 56/2017 : le novità

Il Decreto Legislativo n. 56/2017 pubblicato in data 05.05.2017 ha apportato disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici. Nel ricordare che l’entrata in vigore del provvedimento di modifica sarà il 20.05.2017, si riportano di seguito alcune delle modifiche significative contenute nel corretivo che impatteranno sulle procedure di gara e sugli affidamenti.


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CONTRATTI SOTTO SOGLIA (art. 36)
Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro:
– sarà possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;
– ai sensi dell’art. 32, come modificato, la stazione appaltante potrà inoltre procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
– è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93;
Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori sarà possibile procedere mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori (anziché cinque).
Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, si potrà procedere mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici (anziché dieci).
Nel caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti potrà avvenire solo sull’aggiudicatario La stazione appaltante puo’, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti.
Ai fini dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.
Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e’ effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico. resta ferma la verifica sull’aggiudicatario ai sensi del comma 5 dell’articolo 36.

LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE (art. 23)
Ai soli fini delle attivita’ di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonche’ dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di fattibilita’ puo’ essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilita’ e’ sempre redatto in un’unica fase di elaborazione. Nel caso di elaborazione in due fasi, nella prima fase il progettista, individua ed analizza le possibili soluzioni
progettuali alternative, ove esistenti, sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilita’ delle alternative progettuali secondo le modalita’ indicate dal decreto di cui al comma 3.

RUP (art. 31)
Per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano il RUP nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero
nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione.
Con le Linee guida ANAC saranno determinati, altresì, l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e
forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione.

QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI (art. 38)
Tra i parametri qualificanti anche l’assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dall’Autorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dell’articolo 213, comma 9;

RAGGRUPPAMENTI (art. 48)
Le ipotesi di modificazione trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ai componenti si verifichino in fase di gara.

APPALTO INTEGRATO ED IRREGOLARITA’ DELLE OFFERTE (art. 59)
Ampliate le ipotesi di ricorso all’appalto integrato nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori.
Fermo restando quanto previsto all’articolo 83, comma 9, saranno considerate irregolari (non più inammissibili) le offerte: a) che non rispettano i documenti di gara; b) che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara; c) che l’amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse.

COMMISSIONE GIUDICATRICE (art. 77)
Modficata la rubrica dell’articolo e le modalità di deroga al sorteggio: la Stazione appaltante potrà nominare alcuni componenti interni, escluso il Presidente, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità, nel rispetto del principio di rotazione.

MOTIVI DI ESCLUSIONE (art. 80)
Integrate le seguenti cause di esclusione; “b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere; f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico”.

CRITERI DI SELEZIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO (art. 83)
Reintrodotto l’obbligo per la mandataria di possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in caso di RTI.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, senza pagamento della sanzione: in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Eliminato, dunque, il soccorso istruttorio per le irregolarità formali.

QUALIFICAZIONE ESECUTORI LAVORI PUBBLICI (art. 84)
Il periodo di attività documentabile sarà quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Gli organismi di diritto privato autorizzati dovranno segnalare immediatamente all’ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L’ANAC, se accerta la colpa grave o il dolo dell’operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall’ANAC, l’iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.

AVVALIMENTO (art. 89)
Il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (art. 93)
Si applicherà la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo della disposizione, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per le quali non sarà neppure necessario l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA (art. 95)
Modifiche alle ipotesi di esclusivo utilizzo dell’OEPV e di quelle in cui può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.
La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE (art. 97)
Nelle ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la valutazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2, potrà essere effettuata solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

SUBAPPALTO (art. 105)
Sarà operativo il divieto di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto ad un operatore economico che abbia preso parte alla procedura di gara per l’affidamento del medesimo contratto. Resta l’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori per le procedure sopra soglia ovvero anche per procedure sotto soglia qualora le prestazioni abbiano ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa; in caso di appalti con più tipologie di prestazioni, la terna andrà indicata per ciascuna tipologia di prestazione omogenea.

ANAC (art. 211)
Abrogato l’atto di raccomandazione vincolante con correlata sanzione, resta fermo il parere di precontenzioso.


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