Requisiti di ordine generale – Dichiarazione sostitutiva “onnicomprensiva” del legale rappresentante – Valore assorbente (Art. 38)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. V, 01.10.2015 n. 4583
(sentenza integrale)

“Il punto di partenza per esaminare la questione deve essere rinvenuto nella sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 16/2014, che ha affermato i seguenti principi di diritto: «nelle gare d’appalto la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive previste dall’art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163, può essere riferita in via generale ai requisiti di moralità professionale previsti dalla norma de qua e non deve necessariamente indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal Legislatore, con la conseguenza che la dichiarazione in parola è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.
Nelle gare d’appalto la dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle condizioni ostative circa i requisiti morali previste dall’art. 38 D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 (e nella specie resa da un procuratore ad negotia), non deve contenere la menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell’impresa, a condizione che questi ultimi possano essere agevolmente identificati mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici, con la conseguenza che la dichiarazione in parola è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio» .
Nella fattispecie in esame, infatti, il par. 3 del disciplinare di gara prevede l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
Tale dichiarazione è stata puntualmente resa dal legale rappresentante dell’odierna appellante. Questa dichiarazione, risultata peraltro veritiera, assorbe l’ulteriore dichiarazione non resa anche per gli altri rappresentanti legali della società ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. 163/2006 . Conseguentemente, non doveva disporsi l’esclusione dell’originaria ricorrente, con ciò che ne consegue in termini d’annullamento del provvedimento di sua esclusione e l’obbligo della stazione appaltante di riesercitare il proprio potere discrezionale dal momento di valutazione delle offerte, dovendosi ritenere superato, allo stato e salvo eventuali sopravvenienze, il vaglio dei requisiti soggettivi anche in capo all’originaria ricorrente”.

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