Oneri di sicurezza aziendali o interni – Omessa indicazione nell’offerta – Nel caso in cui siano stati predeterminati dalla Stazione Appaltante – Non comporta esclusione (Artt. 86, 87)

Consiglio di Stato, sez. IV, 12.01.2016 n. 67
(sentenza integrale)

Il principio di diritto di cui alla invocata decisione dell’Adunanza Plenaria non è applicabile alla fattispecie sottoposta all’attenzione del Collegio, riguardando un caso in cui la Stazione appaltante non aveva in alcun modo specificato e predeterminato i costi della sicurezza c.d. interni.
Nella lex specialis dell’appalto di cui trattasi, al contrario, tali costi sono stati puntualmente stimati e l’art. 15 del bando non ha affatto – diversamente da quanto ritenuto l’appellante nei propri scritti difensivi – un contenuto tale da imporre al concorrente l’indicazione di alcunché in ordine agli oneri di cui trattasi.
Tale articolo, invero, richiede unicamente la specificazione da parte dei concorrenti che il prezzo offerto sia riferito all’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante.
Ne consegue la correttezza sul punto della decisione di prime cure che, avuto riguardo alle caratteristiche della procedura, ha ritenuto non sanzionabile con l’espulsione il concorrente che non abbia indicato, nell’ambito di un appalto di lavori, l’incidenza dei costi di sicurezza già puntualmente predeterminati dalla Stazione Appaltante.