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Regime transitorio per contratti attuativi di un accordo quadro (art. 226 d.lgs. 36/2023)

Quesito: Si chiede se l’art. 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023 sia applicabile anche nei contratti attuativi (cd. ordini attuativi) stipulati dopo il 1 luglio 2023 relativi ad un accordo quadro bandito con D.lgs. 50/2016, ciò in considerazione del fatto che i suddetti contratti sono configurati come contratti “normativi” autonomi (pur derivati dall’accordo quadro) in cui la regolamentazione della fase esecutiva è disciplinata diversamente dai due codici (a titolo di esempi: la revisione prezzi, facoltativa nel D.lgs. 50/2016 ed obbligatoria nel D.lgs. 36/2023, il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale/risultato/fiducia ecc. presenti espressamente nel D.lgs. 36/2023 e non nel D.lgs. 50/2016 ecc. ecc.).

Risposta aggiornata: In relazione all’accordo quadro, si rileva come il contratto attuativo configuri “il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze” (in tale senso, v. “Faq accordi quadro” di Anac, aggiornate al 26 ottobre 2023, a cui si rimanda per la distinzione tra accordi quadro completi ed incompleti). Tanto premesso – ed in risposta al quesito – posto che con il contratto attuativo non si ha una procedura di gara, esso è stipulato avendo a riferimento la normativa sotto cui è avvenuto l’affidamento dell’accordo quadro, ovvero – nel caso di interesse – quella del d.lgs. 50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023). (Parere MIT n. 2507/2024)

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    Commissione giudicatrice – Nomina – Regime transitorio – Predeterminazione regole e criteri da parte della Stazione Appaltante – Non occorre – Sufficienti Curriculum Vitae e dichiarazioni di compatibilità (art. 77 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)

    Consiglio di Stato, sez. III, 10.07.2019 n. 4865

    Con il terzo motivo, l’appellante censura il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice.
    Sul tema giova ricordare che il comma 12 dell’art. 216, d.lgs. n. 50 del 2016 (e prima del correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il comma 12 dell’art. 77) stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (da ultimo Consiglio di Stato, III, n. 276/2019).
    L’appellante insiste nel sottolineare che, in violazione dell’art. 216 del dlgs 50/2016, la nomina è avvenuta in difetto della predeterminazione di regole di competenza e trasparenza per la formazione della commissione di gara, essendo il regolamento sulla nomina delle commissioni, stato adottato solo con decreto del direttore generale n. 136 del 28.12.2017, ossia dopo la gara.
    Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie è da escludere, potendosi condividere quanto in proposito affermato dal primo giudice, ossia, che “la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto”.

    Milleproroghe 2017: proroga degli obblighi di pubblicità sui quotidiani dei bandi e degli avvisi

    A seguito della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 2017 (Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244), il comma 4 dell’articolo 9 proroga l’applicazione della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità dei bandi e degli avvisi per l’affidamento dei contratti pubblici (prevista dall’art. 66, comma 7, dell’abrogato Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 163/2006), che prevede anche la pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi, dal 31 dicembre 2016 fino all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, volto a definire gli indirizzi generali per la pubblicazione dei bandi a livello nazionale.

    Si tratta – come osservato nel Dossier elaborato dal Servizio studi del Senato – del decreto previsto dall’articolo 73, comma 4, del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che doveva essere adottato, d’intesa con l’ANAC, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo Codice, per la definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. La relazione illustrativa precisa che il decreto, “seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016”.

    Il decreto legislativo n. 163 del 2006 è stato abrogato dall’articolo 217, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
    In particolare, la norma interviene sul terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016) che, nell’ambito delle disposizioni transitorie volte a regolare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina sugli appalti pubblici nelle more dell’adozione dei provvedimenti attuativi, regola la disciplina da applicare per la pubblicità degli avvisi e dei bandi facendo riferimento al comma 7 dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino al 31 dicembre 2016, ossia nel testo antecedente alle modifiche dell’articolo 26, comma 1, lettera a), del D.L. 66/2014. Tali modifiche hanno previsto la soppressione dell’obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra la soglia di rilevanza europea, nonché l’obbligo di pubblicazione, esclusivamente, in via telematica, di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, e del rimborso delle spese di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione del contratto.

    L’articolo 26, comma 1-bis, del D.L. n. 66/2014, ha previsto che le modifiche del comma 1 del medesimo articolo si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2016. Tale termine è stato prorogato al 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210. Per tale ragione, il terzo periodo del comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016 prevede che fino al 31 dicembre 2016, termine prorogato dalla norma in esame fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione degli indirizzi generali della pubblicazione, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nel testo applicabile fino alla predetta data, ossia fino al 31 dicembre 2016.
    Si osserva nel predetto dossier che andrebbe valutata l’opportunità di modificare il comma 11 dell’articolo 216 del d.lgs. 50/2016, là dove fa riferimento al regime (di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006) “nel testo applicabile fino alla predetta data”.
    Va infatti considerato, come già rilevato, che, da un lato, tale data è stata prorogata dalla norma in esame fino all’entrata in vigore del decreto ministeriale e che, dall’altro, sono richiamati i riferimenti normativi dell’articolo 26 del decreto legge n. 66 del 2014, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto legge n. 210 del 2015, che hanno previsto l’applicabilità del regime di pubblicazione fino alla data del 31 dicembre 2016.

    La disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2016 prevede che gli avvisi e i bandi siano altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

    Di seguito la normativa richiamata:

    Articolo 9, comma 4, D.L. 30.12.2016 n. 244 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)
    “4. All’articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: “Fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4″.”

    Art. 216, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016
    “11. Fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 73, comma 4, si applica altresì il regime di cui all’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall’articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.”

    Art. 73, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016
    “4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 72, gli avvisi e i bandi sono, altresì, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con l’ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 11.”

    Art. 66, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006
    “7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato.”