Archivi tag: allegato II.1 d.lgs. 36/2023

Pubblicazione avviso indagine di mercato per acquisizione di manifestazioni interesse

Quesito: La disposizione in oggetto indica che, la Stazione Appaltante, può scegliere gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per mezzo di un avviso d’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse. A tal fine l’SA, pubblica l’avviso sul proprio sito istituzionale e, contemporaneamente, sulla BDNCP. La predetta fase, è quindi prodromica all’acquisizione del CIG ed all’effettuazione della procedura negoziata sulla piattaforma telematica in dotazione (Es.: MEPA di CONSIP spa). A livello operativo, si è tentato più volte di capire come effettuare tale preliminare pubblicazione sulla BDNCP, senza però mai riuscirvi. In altre parole, non riuscendo a pubblicare sulla BDNCP l’avviso d’indagine di mercato, si è costretti a pubblicarlo solo sul profilo del committente. Si chiede pertanto supporto ed indicazioni, sul come poter adempiere al dispositivo normativo in oggetto sulla BDNCP.

Risposta aggiornata: Relativamente alla questione sottoposta si fa presente che, come previsto dall’allegato II. 1 all’art. 2 co. 2 al Codice, l’avviso di manifestazione di interesse rivolto a tutti gli operatori economici presenti nel mercato, deve essere pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella Sezione Amministrazione trasparente – Sezione Bandi di gara e contratti, e – per mezzo della piattaforma telematica utilizzata – sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNC) di ANAC che garantisce la pubblicazione sulla PVL. E’ in sostanza quanto prevede l’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici. Si chiarisce che, in caso di avviso d’indagine di mercato aperta a tutti gli o.e., occorre procedere ad acquisire il cig prima della pubblicazione; si precisa infatti che con l’acquisizione del cig l’avviso viene pubblicato direttamente in PVL. Si fa presente che l’utilizzo del MEPA in ogni caso non determina una procedura aperta a tutti gli operatori economici presenti sul mercato, bensì una procedura diretta all’utilizzo l’elenco degli operatori economici presenti sullo stesso MEPA. In questo caso l’avviso di aggiudicazione dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella Sezione Amministrazione trasparente. Come già chiarito, si ricorda che nel provvedimento iniziale devono essere individuati i criteri oggettivi per l’individuazione degli operatori economici di cui all’art. 2 co 3 dello stesso allegato II.1. (Parere MIT n. 3050/2025)

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    MEPA utilizzabile come Albo Fornitori ?

    Quesito: L’ultimo paragrafo del parere in oggetto, non è chiaro: cosa significa precisamente? La scrivente Stazione Appaltante (SA) lo interpreta nel senso che, in mancanza di un elenco creato e gestito della SA, gli operatori economici: 1 – possono sempre ed in ogni caso essere selezionati dagli elenchi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da CONSIP e MEF che può quindi essere utilizzato come albo fornitori, dando implicitamente per assodato che il MEPA, sia conforme all’art. 3 dell’all. Il.1; 2 – in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, possono essere utilizzati altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (Es.: SINTEL etc.) ma solo se, questi strumenti alternativi al MEPA, siano stati istituiti a norma dell’art. 3 dell’all. II.1. E’ corretta l’interpretazione fornita?

    Risposta: Si ribadisce che l’utilizzo del Mepa (vale a dire dei fornitori abilitati in tale mercato) per l’individuazione, tramite indagine di mercato, degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia ricade nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. c) e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023. Pertanto, se la stazione appaltante opta per siffatta modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 2 dell’Allegato II.1 al Codice che richiede in particolare di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e l’indicazione i criteri di selezione degli operatori economici che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per quanto riguarda l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti si concorda a condizione che si tratti di elenchi istituiti a norma dell’art. 3 dell’Allegato II.1 al codice sui contratti pubblici. (Parere MIT n. 2873/2024)

      PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

      Richiesta:*

      Nome, cognome, Ente o Società:*

      Email:*

      N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

      PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
      

      Accettazione privacy*

      Selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio e principio di risultato

      TAR Palermo, 15.05.2024 n. 1634

      Deve premettersi che, come si evince dal provvedimento impugnato, il Comune ha deciso di annullare la procedura anche in ragione dell’utilizzo del sorteggio da parte della CUC, al fine di individuare i dieci operatori economici da invitare.
      Al riguardo, deve preliminarmente essere richiamata la nuova disciplina contenuta nel d. lgs. n. 36/2023, con particolare riferimento al divieto di utilizzazione, in generale, del sorteggio per individuare le ditte da invitare alle procedure negoziate.
      Vanno in particolare, richiamati:
      – l’art. 50, co. 2, secondo cui “Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell’allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell’ambito delle procedure di cui al comma 1”;
      – l’art. 1 dell’Allegato II.1, a tenore del quale “1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all’articolo 14 del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all’articolo 49 del codice.
      2. La procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell’appalto, l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, i criteri per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell’indagine di mercato o della consultazione degli elenchi, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.
      3. Le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:
      a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti;
      b) le modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo;
      c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”;
      – l’art. 2, co. 3, dello stesso Allegato II.1, secondo cui “Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell’avviso di avvio dell’indagine di mercato”;
      – l’art. 3, co. 4, dello stesso Allegato, il quale dispone che “Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente”.
      Come si evince da tale complesso di disposizioni, le stazioni appaltanti:
      – al fine di selezionare gli operatori da invitare alle procedure negoziate non possono di regola utilizzare il sorteggio, in quanto il limitato ricorso a tale metodo – costituente uno dei criteri della legge delega (cfr. art. 1, co. 2, lett. e), l. n. 78/2022) – è, in effetti ormai ritenuto dalla norma un metodo di carattere eccezionale, utilizzabile solo “in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori”;
      – conseguentemente, le predette devono prevedere già nella determinazione a contrarre specifici criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza (v. anche la relazione al nuovo Codice);
      – tale metodo di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata può essere sostituito dal sorteggio – o da altri metodi di estrazione casuale dei nominativi – solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura.
      Ciò premesso sulla nuova disciplina e sulla obiettiva utilizzazione del sorteggio da parte della CUC al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, non può convenirsi con la difesa del Comune nella parte in cui sostiene che la determinazione a contrarre avrebbe indicato i criteri per la individuazione degli operatori economici da selezionare, in quanto dalla determinazione a contrarre non si evince alcuno specifico criterio; né, risulta che la stazione appaltante si sia dotata di un apposito regolamento, come previsto dal su riportato comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1.
      Pertanto, in tale obiettiva situazione di urgenza – come si evince dalla determinazione a contrarre e, segnatamente, dalla motivazione sul ricorso alla procedura negoziata, e dall’urgenza di realizzare l’intervento di carattere emergenziale – dal provvedimento di autotutela non risulta alcuna motivazione in ordine alla concreta incidenza sull’interesse pubblico che abbia avuto l’utilizzo del sorteggio per individuare i dieci operatori economici da invitare in una vasta platea di ditte (86 ditte), peraltro a fronte della insussistenza di una disciplina specifica per l’individuazione di un elenco di operatori economici.
      Pertanto, tenuto conto di quanto finora rilevato, ad avviso del Collegio la determinazione di annullamento in autotutela si pone anche in contrasto con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d. lgs. n. 36/2023, il quale ai sensi del successivo art. 4 costituisce criterio di interpretazione e applicazione delle altre disposizioni del nuovo Codice.

      Procedura negoziata senza bando sotto soglia : sorteggio degli operatori economici da invitare (art. 50 , allegato II.1 d.lgs. n. 36/2023)

      Quesito: La norma in oggetto vieta, per l’individuazione degli OE nelle procedure negoziate, di utilizzare il sorteggio o altro metodo d’estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Il legislatore in sintesi, non vuole che le SA scelgano gli OE partecipanti alle procedure di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e), senza applicare un ragionamento selettivo. Qualora si utilizzi l’RdO MEPA il sistema, consente però all’SA di convogliare gli OE da essa selezionati, in una specifica “LISTA MEPA” creata all’occorrenza per l’esigenza da soddisfare. L’applicativo consente d’effettuare, dal predetto bacino, un sorteggio delle ditte da invitare alla ricerca di mercato. Tale metodo d’estrazione, non può in realtà definirsi casuale, in ragione della preliminare selezione effettuata: l’operazione, potrebbe più propriamente definirsi una riduzione del numero di OE, risultati in possesso delle caratteristiche ricercate dall’SA per lo svolgimento della prestazione richiesta. In tale contesto, motivando dettagliatamente negli atti amministrativi tutti i passaggi delle operazioni svolte (Es.: “si è provveduto a selezionare n. 20 OE dal bando lavori edili OG1, in possesso della IV classifica SOA e della certificazione ISO 9001, convogliandoli in una specifica “LISTA MEPA” denominata “LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA SERVIZI IGIENICI” procedendo infine a ridurne il numerico a 10, per mezzo di estrazione attuata dalla stessa piattaforma di eprocurement”), sarebbe invece possibile utilizzare il sorteggio?

      Risposta: Si rileva che il metodo di estrazione da voi riportato nel quesito è un metodo casuale sostanziandosi in un sorteggio. Sul tema si rimanda all’Allegato II.1 al nuovo Codice (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea – articolo 50,commi 2 e 3, del Codice). In particolare, l’art. 3 comma 4 stabilisce che “la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”. Al riguardo, l’art. 1 le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati (anche) “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”. (comma 3 lett. c). Pertanto si rileva che anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione delle imprese, ed il ricorso al sorteggio non è più consentito se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. La risposta è negativa. (Parere MIT n. 2143/2023)

        PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

        Richiesta:*

        Nome, cognome, Ente o Società:*

        Email:*

        N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

        PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
        

        Accettazione privacy*