
Ai fini della partecipazione alle gare pubbliche, l’estinzione del reato, che consente di non dichiarare l’emanazione del relativo provvedimento di condanna (art. 80 d.lgs. n. 50/2016), sotto il profilo giuridico, non è affatto automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere riscontrata in una pronuncia espressa del giudice dell’esecuzione penale (art. 676 c.p.p.), sola figura a cui l’ordinamento attribuisce la potestà di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria.
Fino a quando non intervenga il provvedimento giurisdizionale del giudice dell’esecuzione penale, che va di norma richiesto con istanza di parte, non può legittimamente parlarsi di reato estinto e il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione, da rendersi in sede di gara pubblica, circa la sussistenza dell’intervenuta condanna (Cons. St., sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548; id. 5 ottobre 2016, n. 4118; id., sez. V, 28 agosto 2017, n. 4077; id. 15 marzo 2017, n. 1172; contra: id., sez. VI, 7 maggio 2018 n. 2704).
La considerazione per la quale, il dato testuale, ricavabile dal codice dei contratti pubblici, è nel senso secondo cui possono non essere auto-dichiarate, nei documenti di gara, le condanne che siano state, per l’appunto, “dichiarate estinte”, ossia acclarate tali, evidentemente, dall’organo giudiziario competente, su istanza di parte, posto che il codice di procedura penale vigente richiede, per l’appunto, l’iniziativa della parte interessata diligente, al fine della pronuncia della declaratoria di estinzione (art. 666, co. 1, c.p.p.), diversamente dal previgente codice Rocco del 1930, laddove – come ben rammentato dalla ordinanza del Consiglio di Stato, sez. III, 26 gennaio 2018, n. 374 – era, invece, prevista (art. 578 c.p.p. abrogato) la declaratoria, anche d’ufficio in camera di consiglio dell’estinzione del reato e della pena (in tal senso, TAR Bari, 07.08.2018 n. 1189).
RISORSE CORRELATE
- Reato estinto – Obbligo dichiarativo – Non sussiste - Effetto esonerativo - Deve estendersi anche alle fattispecie di grave illecito professionale che presuppongono una condanna penale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Obbligo di dichiarazione - Riguarda nel modo più ampio possibile tutti i fatti oggetto di procedimento penale nel triennio (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali – Condanne – Limite triennale di rilevanza (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Obblighi di dichiarazione per i componenti del Collegio Sindacale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Gravi illeciti professionali - Condanne per reati diversi da quelli che comportano l’automatica esclusione - Rilevanza - Omessa dichiarazione - Conseguenze (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Omessa dichiarazione di reati ostativi - Non costituisce falsa dichiarazione - Soccorso istruttorio: ammissibilità - Effetto estintivo del reato - Opera automaticamente (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Motivi di esclusione - Condanne per reati estinti o depenalizzati - Obbligo dichiarazione - Non sussiste (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Reati estinti o depenalizzati: sussiste l'obbligo di dichiarazione ai fini della partecipazione alla gara?
- Oneri dichiarativi relativi ad un reato estinto - Sanabilità dell'omessa dichiarazione (Art. 38)
- Dichiarazioni relative a condanne penali per reati dichiarati estinti (Art. 38)