
TAR Napoli, 27.07.2017 n. 3990
Nella specie tutte le referenze prodotte dalle imprese del raggruppamento aggiudicatario sono indirizzate alla stazione appaltante e, pur non indicando espressamente l’importo dell’appalto, recano univoche indicazioni per l’individuazione della procedura aperta. Pertanto è agevole desumere che gli istituti bancari, nel rilasciare le proprie referenze non possono che essere consapevoli dell’oggetto e dell’importo dell’appalto al quale rinviano per relationem.
Per il resto i documenti in questione rappresentano la buona fama, la puntualità nell’assolvimento degli impegni assunti, le capacità economiche e finanziarie per far fronte agli impegni connessi all’eventuale aggiudicazione, le capacità di far fonte agli impegni assunti, la regolarità e correttezza dei rapporti intrattenuti con la banca.
Orbene, la prevalente giurisprudenza tende a considerare – coerentemente con il principio che favorisce la massima partecipazione alle procedure concorsuali, in modo da soddisfare non solo le aspettative dei singoli aspiranti, ma anche l’interesse pubblico ad ampliare la platea di concorrenti tra cui selezionare l’offerta più favorevole – che le referenze bancarie non devono essere consacrate in formule sacramentali, essendo normalmente sufficiente, ai fini della loro idoneità, l’indicazione della correttezza e puntualità dei soggetti interessati e rappresentando la qualità dei rapporti in atto tra la clientela affidata e l’istituto bancario (cfr. Cons. St., sez. IV, 15/1/2016, n. 108; 29/2/2016, n. 854).
Infatti quest’ultimo è un operatore professionale che esercita l’attività di erogazione del credito avendo ben presente l’esigenza di valutare e monitorare attentamente la solvibilità e la redditività dei soggetti affidati, al fine di evitare che le situazioni di difficoltà dei propri clienti si risolvano nella formazione di partite incagliate e in sofferenza.
Per cui non è manifestamente illogico né ingiusto che, nell’apprezzamento discrezionale che spetta alla stazione appaltante nello scrutinio delle referenze bancarie, simili espressioni siano ritenute idonee a desumere, sia pure indirettamente e senza l’assunzione da parte della banca di alcuna responsabilità e garanzia (posto che tale funzione è normalmente svolta attraverso altri strumenti ed istituti), la solidità finanziaria ed economica dell’impresa con la quale la banca intrattiene rapporti corretti e puntuali.
RISORSE CORRELATE
- Referenze bancarie : sufficiente indicazione della correttezza e puntualità dei rapporti tra Cliente ed Istituto bancario (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie : formalità ed idoneità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie : interpretazione del requisito (art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie – Soccorso istruttorio – Termine perentorio più ampio – Ammissibilità – Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
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- Referenze bancarie - Contenuto difforme rispetto alla lex specialis - Soccorso istruttorio - Inapplicabilità - Errore indotto - Irrilevanza - Mezzo di prova alternativo - Possibilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Referenze bancarie - Soccorso istruttorio - Limiti; 2) Iscrizione nel registro dell’imprese per un’attività coerente con quella oggetto di gara - Va riferita a tutte le imprese del Raggruppamento - Necessario che l'impresa risulti attiva (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Referenze bancarie: funzione, contenuto, interpretazione, limiti della discrezionalità della Stazione appaltante
- Referenze bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati: un'impresa che non sia in grado di presentarle può essere comunque ammessa alla gara?
- 1) Carenza di requisiti tecnici dell'offerta essenziali, soccorso istruttorio, inapplicabilità; 2) Requisito di solidità economica e finanziaria, referenze bancarie, genericità, soccorso istruttorio, applicabilità
- 1) Referenze bancarie, omessa riproduzione del bando di gara, conseguenze - 2) Invalidità della gara e sorte del contratto (Art. 41)
- 1) Capacità economica, referenze bancarie, contenuto richiesto, limiti - 2) RTI, appalto di servizi: sussiste solo l'obbligo di indicare le parti del servizio o della fornitura eseguiti da ciascuna impresa - 3) Requisiti di ordine generale, dichiarazione unica e omnicomprensiva (Artt. 37, 38, 41)
- Comprova della capacità economica e finanziaria mediante documenti diversi dalle referenze bancarie (Art. 41)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)