
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la segnalazione all’ ANAC di condotte illecite commesse dai partecipanti alle gare pubbliche non è suscettibile di autonoma impugnazione, trattandosi di un atto, privo di effetti autonomi, che funge soltanto da “impulso” all’attivazione del procedimento sanzionatorio di competenza dell’Autorità, i cui esiti potranno essere eventualmente impugnati (così Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2019 n. 2069 e TAR Cagliari, 12.04.2018 n. 331; nonché, ex multis, TAR Roma, 14.01.2019 n. 394; TAR Napoli, 21.12.2018 n. 7307; TAR Napoli, 05.05.2021 n. 2997; TAR Cagliari, 28.12.2021 n. 866).
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Segnalazione ad ANAC - Impugnazione - Inammissibilità (art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Risoluzione anticipata di un precedente contratto - Mancata segnalazione ad ANAC - Irrilevanza ai fini della qualificazione di grave illecito professionale (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarità contributiva e fiscale - Definitività dell'accertamento - Termine per la regolarizzazione - Sanzione dell'esclusione e segnalazione ad ANAC (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Modelli di segnalazione all’ANAC per l’esercizio del potere sanzionatorio
- Art. 80, (Motivi di esclusione)