La giurisprudenza ha precisato che “quand’anche si giunga a qualificare un dato elemento dell’offerta come “requisito di esecuzione”, è indispensabile che il concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne acquisire la disponibilità in fase di esecuzione del contratto (o, meglio, della sua stipulazione). Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo, altrimenti, ciascun operatore dichiarare al rialzo sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia pur, per così dire, esecutivi), accaparrandosi in questo modo un più alto punteggio, salvo poi non esserne realmente in grado di impiegarli, con grave pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, ove la stazione appaltante si vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione” (Cons. St., Sez. V, 18.12.2020 n. 8159).
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Requisito di esecuzione : sufficiente impegno in offerta tecnica
- Requisiti di esecuzione : in quale momento occorre verificare il possesso
- Requisiti di esecuzione : il possesso rileva esclusivamente nella fase della stipulazione del contratto non in fase di valutazione delle offerte (art. 113 d.lgs. 36/2023)
- Disponibilità di mezzi e beni per esecuzione del contratto : sufficiente la dichiarazione di impegno del concorrente in sede di gara
- Requisiti di partecipazione e di esecuzione : onere di indicazione nella disciplina di gara (art. 100 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione
- Distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione e riflessi in ordine all'esclusione dell'operatore economico concorrente
- Requisiti di esecuzione e requisiti di partecipazione - Distinzione - Possesso - Dimostrazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di esecuzione - Eterointegrazione del bando - Illegittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)