Accesso agli atti e richieste di oscuramento: le decisioni, implicite od esplicite, della Stazione Appaltante devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni (art. 36 d.lgs. 36/2024)

TAR L’Aquila, 11.11.2024 n. 470

L’articolo 36, comma 4, dispone altresì che il ricorso avverso le decisioni della stazione appaltante, aventi ad oggetto l’accoglimento o il rigetto dell’oscuramento di parti delle offerte indicate dai concorrenti, devono essere impugnate “con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione”.
La celerità e la concentrazione del rito si propongono di superare le criticità registrate nella vigenza del sistema antecedente, nel quale il dies a quo per la proposizione del ricorso per l’accesso (oggi fissato inderogabilmente nella comunicazione digitale dell’aggiudicazione) veniva variamente determinato sia in relazione alla presentazione delle istanze di accesso da parte degli operatori economici sia in relazione ai tempi e alle modalità di risposta della stazione appaltante, con conseguente dilatazione dei tempi per la definizione dei giudizi volti a contestare l’aggiudicazione.
Dall’articolo 36, commi 3 e 4, si evince chiaramente che tutte le decisioni sulle eventuali richieste di oscuramento, implicite od esplicite, devono essere impugnate entro il termine decadenziale di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione dell’aggiudicazione: è in quel momento, infatti, che i concorrenti sono messi nella condizione di comprendere quali atti la stazione appaltante ha inteso rendere noti e quali invece ha inteso sottrarre all’accesso o alla divulgazione.
Nel caso di specie, la comunicazione digitale dell’aggiudicazione, avvenuta in data 5 settembre 2024, non è stata seguita dalla messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta dalla società ricorrente, la quale avrebbe dunque dovuto proporre ricorso avverso il diniego implicito di accesso – formatosi sulla propria istanza ai sensi e per gli effetti dell’articolo 116, comma 1, del codice del processo amministrativo, al quale l’articolo 36, comma 4, rinvia espressamente per le parti non derogate dalla disciplina speciale – entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione.
La società ricorrente ha invece notificato (e depositato) il ricorso solo in data 23 settembre 2024, ben oltre il termine decadenziale fissato dall’articolo 36, comma 4.
La circostanza che la stazione appaltante, dopo aver provveduto a rendere disponibili gli atti di gara sulla piattaforma di e-procurement, in data 16 settembre 2024 abbia inviato alla società ricorrente, in forma parzialmente oscurata, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso e che, solo in quella sede, abbia esplicitato le ragioni dell’oscuramento non vale a rimettere in termini la parte ricorrente per la proposizione del ricorso avverso la decisione di accogliere la richiesta di oscuramento dell’aggiudicataria.

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