Accesso civico generalizzato applicabile anche agli atti delle procedure di gara ed all’esecuzione dei contratti pubblici

Consiglio di Stato, sez. V, 11.04.2022 n. 2670

L’Adunanza plenaria n. 10 del 2020 ha infatti chiarito al riguardo che l’istituto “debba trovare applicazione […] anche alla materia dei contratti pubblici” e, in specie, “all’esecuzione dei contratti pubblici”, in tal caso valendo come “diritto di ‘chiunque’, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza”, che “viene riconosciuto e tutelato «allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013)” (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10, spec. par. 22.1 e massime enunciate; per l’applicazione del principio, cfr. Cons. Stato, III, 25 gennaio 2021, n. 697).
Trattasi dunque di un diritto il cui esercizio non abbisogna di specifica motivazione, e che presenta carattere autonomo, essendo slegato dalla titolarità di altre situazioni giuridiche da tutelare.
Il suddetto accesso “è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici”, incontrando quale unica eccezione – oltre ai limiti cd. “assoluti” all’accesso di cui all’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2013 e suoi richiami (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 24 ss.) – quella dei limiti cd. “relativi” correlati agli interessi-limite, pubblici e privati, previsti dall’art. 5-bis, comma 1 e 2, d.lgs. n. 33 del 2013, nella prospettiva del bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza.
Al riguardo l’appellante, oltre a invocare i principi affermati dall’Adunanza plenaria e dolersi del fatto che l’interessata abbia chiesto accesso anche alle fasi minute dell’esecuzione e alle “intenzioni” e “propositi” dell’amministrazione, non deduce né comprova la sussistenza di specifici limiti – rinvenibili in concreto nel caso di specie – al detto accesso civico, né tanto meno censura specificamente e in modo circostanziato la sentenza per non averne tenuto conto.
In tale contesto, del resto, a seguito delle precedenti esibizioni documentali, rimaneva ancora esclusa dall’amministrazione l’ostensione di alcuni circoscritti documenti, rispetto ai quali l’assunto per cui gli stessi atterrebbero a “intenzioni” o “propositi” risulta parimenti generico e non trova evidenza, considerato peraltro – al di là del fatto che, in termini generali, l’accesso civico può avere a oggetto anche informazioni – che l’accesso, come dedotto dalla -OMISSIS- e non contestato dall’amministrazione (e a prescindere dall’eccezione d’improcedibilità dell’appello conseguentemente sollevata dall’appellata), ha avuto effettiva esecuzione, e del resto lo stesso accesso non può che riguardare (ed essere dunque interpretato come rivolto ad acquisire) elementi (nella misura in cui) esistenti sicché in tal senso va letta e considerata la menzione di dati o documenti indicati come “eventuali” (…), “presumibili” (…) o “futuri” (…), peraltro specificamente individuati dall’interessata (cfr. peraltro, nei termini suindicati, anche la sentenza d’ottemperanza frattanto maturata sulla fattispecie).
Né, allo stesso modo, emergono e vengono dimostrati in termini specifici profili di emulatività, eccessività o abusività della richiesta ostensiva avanzata dalla -OMISSIS- (su cui cfr. Cons. Stato, Ad. plen., n. 10 del 2020, cit., spec. par. 36.5 s.).

Riferimenti normativi:

art. 53 d.lgs. n. 50/2016

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