Svolgimento autonomo del sopralluogo : quando è consentito ?

TAR Catanzaro, 26.09.2024 n. 1365

Difatti, per un verso parte ricorrente si è avvalsa di una facoltà prevista dal bando – ossia lo svolgimento autonomo del sopralluogo- e in tal senso ha rilasciato un’apposita dichiarazione – ovviamente assumendosi le proprie responsabilità anche sotto il versante penale rispetto alla veridicità di quanto ivi dichiarato – in ordine all’avvenuto espletamento dello stesso in una determinata data, peraltro utile rispetto al termine di presentazione delle offerte, così ottemperando pedissequamente all’onere previsto dalla legge di gara.
Per altro verso, il Seggio di gara – e quindi il R.U.P. – nel giustificare l’esclusione della ricorrente, non hanno svolto alcuna considerazione sull’avvenuta effettuazione del sopralluogo o sulla sua tempistica, nel senso che non hanno contestato la mancata effettuazione del sopralluogo, unica causa di esclusione prevista dal bando. Anzi, dall’affermazione per cui il sopralluogo è avvenuto “accedendo di persona nelle aree oggetto di intervento in maniera autonoma, così come previsto all’art. 11 del bando disciplinare di gara” in assenza di ulteriori specificazioni è ragionevole inferire che non venga messo in discussione neanche la conformità della modalità utilizzata dal ricorrente con il disciplinare di gara.
Di contro, il Seggio di gara (prima) e il R.U.P. (poi) si sono limitati a focalizzare la propria attenzione, per giustificare l’esclusione, sulla tardività della data dell’attestazione da parte del R.U.P. rispetto al termine di presentazione delle offerte, mentre detta circostanza risulta del tutto ininfluente nell’economia della partecipazione del concorrente alla gara.
Si soggiunge peraltro, per completezza, che la giurisprudenza amministrativa è da tempo attestata nel senso che “In una gara di appalto la mancata presentazione, da parte di un concorrente, della attestazione comprovante di aver esaminato direttamente tutti gli elaborati progettuali o di avere eseguito il sopralluogo non determina l’obbligo per la stazione appaltante di escludere dalla gara il concorrente stesso qualora tale presentazione non sia prevista a pena di esclusione dalla disciplina della gara e ciò in applicazione del principio del favor partecipationis e di quello di tassatività delle fonti delle cause di esclusione dalla procedura” (T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 19.10.2020, n.380).
Consegue da quanto ora esposto che, non essendo stata contestata la mancata effettuazione del sopralluogo ed avendo il ricorrente espressamente dichiarato –nei termini previsti dal bando- l’effettuazione dello stesso peraltro in linea con i termini di presentazione delle offerte, la sua esclusione va pertanto ritenuta illegittima.
D’altronde, a tutto concedere, avendo il bando di gara comminato l’esclusione per la sola omissione del sopralluogo, la mera tardività dello stesso – in sé considerata – non può costituire comunque causa di esclusione.

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