Subappalto : “Atto di indirizzo applicazione nuova disciplina” (Ministero Infrastrutture Mobilità Sostenibile)

ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO (.pdf)

Rifeirimenti normativi: art. 105 d.lgs. n. 50/2016

Il pieno rispetto delle norme a tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è la priorità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims). Per questo l’Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto firmato oggi dal Ministro Enrico Giovannini richiama le stazioni appaltanti afferenti al Mims impegnate a realizzare opere infrastrutturali, comprese quelle previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), a porre particolare attenzione nella formulazione dei bandi di gara e al controllo del rispetto delle norme, specialmente quelle relative al subappalto, e dei protocolli in materia di sicurezza del lavoro.

In particolare, la nuova disciplina del subappalto, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni derivanti dalle istituzioni comunitarie, interviene con disposizioni per perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro. Tali norme, partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese per la realizzazione di un’opera, assicurano che i medesimi livelli di tutela che la stazione appaltante richiede all’affidatario, siano garantite anche alle aziende subappaltatrici.

“I tempi per l’attuazione del Pnrr sono molto stringenti e serve un grande sforzo da parte di tutte le componenti della società, soprattutto di chi opera nei cantieri”, afferma il Ministro Giovannini. “La rapidità di esecuzione non deve in alcun modo pregiudicare la tutela dei diritti dei lavoratori e la loro sicurezza. Con questo atto, il primo del 2022, desidero sottolineare che tra le priorità del Governo c’è proprio l’impegno alla protezione di chi realizza, controlla e protegge le infrastrutture che contribuiscono a costruire un’Italia migliore, più forte e più resiliente”.

Secondo l’Atto di Indirizzo, le stazioni appaltanti afferenti al Mims devono specificare nei documenti di gara che il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della sicurezza nei cantieri è una condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e verificare, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione delle norme correlate del Codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti, prima di autorizzare il ricorso al subappalto per l’esecuzione dei lavori, devono anche verificare il rispetto della normativa in materia di parità di trattamento economico e normativo e l’applicazione dei relativi Contratti Collettivi. Alla fine del primo semestre del 2022, le stazioni appaltanti dovranno trasmettere al Ministro una relazione sulle azioni intraprese per ottemperare all’Atto di Indirizzo.

Un invito ad assumere analoghe iniziative verrà inviato dal Ministro ai Presidenti di Regione, all’Anci, ai Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, ai Commissari straordinari nominati nel 2021, nonché al gruppo Ferrovie dello Stato, visto che RFI e ANAS costituiscono importanti soggetti attuatori del Pnrr.


VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. “Codice dei contratti pubblici”), laddove stabilisce: “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”;
CONSIDERATO chele modifiche introdotte alla disciplina del subappalto ad opera dell’articolo 49 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, hanno comportato la soppressione del previgente tetto alla quota subappaltabile del contratto di lavori, servizi o forniture che, fino alla data del 31 ottobre 2021, equivaleva al 50 per cento dell’importo complessivo;

CONSIDERATO che la nuova disciplina del subappalto, che allinea l’ordinamento nazionale alle indicazioni derivanti dalle istituzioni comunitarie, interviene inoltre con disposizioni finalizzate a perseguire obiettivi di tutela e sicurezza del lavoro. Tali disposizioni, partendo dal presupposto che il ricorso al subappalto determina la presenza di una filiera di imprese nella realizzazione di un’opera, assicurano che i medesimi livelli di tutela che la stazione appaltante richiede all’affidatario, siano garantite anche alle aziende subappaltatrici. Pertanto, il nuovo comma 14 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, dispone quanto segue: Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L’affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

CONSIDERATO che, con riferimento al CCNL da impiegare per le medesime lavorazioni nel contraente principale ovvero nelle aziende subappaltatrici, il comma 4 dell’articolo 30 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce quanto segue: Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;
VISTO che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 2021, a partire dal 1° novembre 2021, disciplina l’obbligo del cosiddetto “Durc di Congruità”, ai sensi dell’articolo 30 e dell’articolo 105, comma 16, del citato Codice dei contratti pubblici;
VISTO che in data 21 febbraio 2018 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Protocollo di intesa tra Anas S.p.A. e le organizzazioni sindacali del settore edile Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
VISTO che in data 4 novembre 2020 è stato sottoscritto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Protocollo di intesa tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le organizzazioni sindacali del settore edile Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;
VISTO che in data 11 dicembre 2020 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha sottoscritto l’intesa con le organizzazioni sindacali Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, così come modificato dalla legge 11 settembre 2020, n.120, al fine di garantire al contempo massima celerità nella realizzazione delle grandi opere, massima occupazione possibile, nel pieno rispetto del CCNL di settore, e valorizzazione delle migliore pratiche in termini di salute e sicurezza;

VISTO che i contenuti degli accordi sopra indicati sono stati estesi il 22 gennaio 2021 a tutte le opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ribaditi nella loro validità dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con verbale di incontro il 16 aprile 2021;VISTO l’accordo sindacale sottoscritto in data 25 ottobre 2021 tra il Ministro delle infrastrutture e dellamobilità sostenibili e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nel settore dell’edilizia, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil;

EMANA il seguente Atto di Indirizzo in materia di applicazione della disciplina del subappalto.
1. Le stazioni appaltanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
a. specificano nella determina a contrarre e nei documenti di gara che il rispetto della normativa sopra citata è condizione essenziale per l’esecuzione del contratto e, di conseguenza, nei suddetti documenti di gara occorre specificare il CCNL di riferimento, tenuto conto delle caratteristiche dell’appalto e delle relative lavorazioni;
b. verificano, in fase di esecuzione dell’appalto, l’applicazione della citata disciplina, nonché quella correlata, come la disposizione in materia di cosiddetto “Durc di Congruità”, di cui al comma 16 dell’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici (per il quale occorre fare riferimento al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021);
c. verificano, prima di autorizzare il ricorso al subappalto in esecuzione dei lavori, il rispetto del sopra richiamato comma 14 dell’articolo 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo, nonché all’applicazione dei medesimi CCNL.
2. Al termine del primo semestre del 2022, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili una relazione sullo stato di attuazione delle disposizionirichiamate in premessa e oggetto del presente atto di indirizzo.
fonte: sito MIMS