TAR Firenze, 21.07.2021 n. 1075
Non può certo negarsi in capo alla Stazione appaltante il potere di verificare con ogni mezzo la veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti, né asserire che tale verifica non può essere compiuta nel corso dei lavori della Commissione, atteso che, come ha chiarito il Giudice amministrativo di appello, la commissione giudicatrice, deputata alla valutazione delle offerte dal punto di visto tecnico ed economico, in quanto responsabile di tale valutazione (cfr. quanto precisato dalle Linee Guida n. 5 dell’ANAC), ha generale e doveroso potere di procedere a tale tipo di controllo per assicurare la correttezza ed il buon andamento della procedura, nell’ipotesi in cui sorgano dubbi sulla veridicità delle offerte stesse (Cons. Stato, V, 5430/2017).
[rif. art. 77 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Commissione giudicatrice - Chiarimenti sulle offerte - Possono essere richiesti soltanto prima della valutazione - Giudizio finale - Autotutela - Presupposti - Richiesta ampia motivazione (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Il RUP può chiedere alla Commissione di rivalutare l'offerta dopo la proposta di aggiudicazione ?
- Chiarimenti integrativi o restrittivi: la Commissione giudicatrice può ignorarli
- Commissione giudicatrice: può disporre la modifica, l’integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione ?
- Commissione giudicatrice - Valutazione delle offerte - Mancata corrispondenza tra verbale ed attività effettivamente svolta (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 77, (Commissione giudicatrice)